Sinistri stradali: non solo danno biologico ma anche morale col quinto di aumento


Risarcimento del danno: l’aumento del quinto nel codice assicurazioni può servire a ristorare il danno morale all’infortunato.
L’altro ieri la Corte Costituzionale [1] ha ritenuto che le norme [2] che regolano la misura del risarcimento del danno nel caso di lesioni micropermanenti da sinistro stradale sono legittime. Sospiro di sollievo per le compagnie assicurative, non costrette così a risarcire importi elevati e variabili a seconda del tribunale.
Anche se i parametri vengono definiti in modo abbastanza rigido e predeterminato – sostiene la Corte – c’è sempre la norma di chiusura [3] che consente al giudice una “personalizzazione” del risarcimento: in particolare, il magistrato è libero di aumentare l’ammontare del risarcimento del danno biologico in misura non superiore ad un quinto, tenendo conto delle particolari circostanze del caso concreto e previa motivazione sulle condizioni soggettive del danneggiato.
Fatto salvo, dunque, il criterio delle tabelle standard, dalla sentenza traspare un’altra importantissima precisazione. Anche se il codice delle assicurazioni, quando parla di risarcimento, fa espressa menzione solo del “danno biologico”, il risarcimento con l’aumento di un quinto può essere esteso anche al “danno morale”. E ciò perché, in passato, con una importante sentenza, le Sezioni Unite della Cassazione [4] hanno affermato che il danno non patrimoniale va inteso come un’unica categoria (è pertanto da escludere l’esistenza e l’autonoma liquidabilità del danno “esistenziale”).
Insomma – conclude la sentenza – il codice delle assicurazioni non si chiude solo al risarcimento del danno biologico: quando ne ricorrono i presupposti, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno morale entro il limite di un quinto.
note
[1] C. Cost. sent. n. 235/14.
[2] Art. 139 cod. ass.
[3] Art. 139, comma 3, cod. ass.
[4] Cass. S.U. sent. n. 26972/08. Il danno morale è la sofferenza personale suscettibile di costituire un’ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale (che comunque resta unitario) e che esso, nel caso in cui l’illecito configuri reato, “rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.
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