La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, estremamente ampia, le consente di negare la licenza anche solo per prevenire eventuali incidenti non necessariamente volontari.
Per ottenere dal Questore il rilascio della licenza di porto d’armi la famiglia (in senso anagrafico) dell’interessato deve essere al di sopra di ogni sospetto. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con una recente sentenza [1].
Il richiedente deve essere ritenuto così idoneo a offrire sufficienti garanzie di un uso lecito ed esclusivo delle armi (le armi cioè non devono essere prestate e devono essere custodite in modo che nessuno se ne impossessi). Ma questa indagine non ricade solo sui comportamenti dell’interessato alla licenza,ma anche su quelli che lo circondano quotidianamente: ossia i suoi familiari. Infatti, i rapporti di parentela con soggetti per i quali risultano precedenti penali relativi a reati contro la sicurezza pubblica possono compromettere il rilascio della licenza.
Il cattivo contesto familiare, però, viene considerato determinante solo quando incide sulla completa e perfetta affidabilità del soggetto. Per esempio, il figlio che abbia dimostrato di dissentire dalle scelte di vita disoneste del padre, andando a vivere da solo, non accettando da questi sussidi economici e tenendo uno stile di vita integerrimo non sarà pregiudicato dalla parentela. Diversa la situazione di chi tale discostamento non lo dimostra coi fatti. In quest’ultimo caso, infatti, non è possibile escludere che le armi possano entrare nella materiale disponibilità di persone socialmente pericolose ed usate per fini illeciti.
Del resto, la funzione propria ed istituzionale dei provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi non è quella di sanzionare condotte illecite, bensì quella di prevenire i sinistri (non necessariamente intenzionali e non necessariamente imputabili al soggetto interessato) che possono derivare dalla disponibilità di armi da parte dei privati.
Del resto, ha precisato la sentenza, che si tratti di un pericolo reale e non trascurabile viene confermato dalle cronache quotidiane. A questo scopo, la legge conferisce all’autorità di pubblica sicurezza una discrezionalità molto ampia per decidere.
note
[1] Cons. St. sent. n. 5039/14 del 10.10.2014.