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Licenziamento illegittimo per rifiuto del part time

30 Ottobre 2015 | Autore:
Licenziamento illegittimo per rifiuto del part time

Non può essere licenziato il dipendente che rifiuti la riduzione dell’orario di lavoro.

Nessun licenziamento per il dipendente che rifiuta il part time: nonostante le recenti modifiche in materia di contratti di lavoro effettuate dal Jobs Act, ed in particolare dal Decreto attuativo di riordino dei contratti [1], è illegittimo il recesso del datore di lavoro dovuto al rifiuto del dipendente di ridurre l’orario. Lo ha stabilito, con una recentissima sentenza [2], la Corte di Cassazione. Perché il licenziamento possa risultare legittimo, è difatti necessaria l’esistenza di obiettive esigenze aziendali che impediscano di utilizzare proficuamente la prestazione lavorativa a tempo pieno: non basta, cioè, un semplice pregiudizio economico.

Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono i casi in cui il datore può ridurre l’orario di lavoro, e le possibilità di opporsi per il lavoratore.

Che cos’è il part time

Il termine “part time“, o tempo parziale, indica un contratto di lavoro che presenti un orario inferiore a quello ordinario (pari a 40 ore settimanali), o a quello minore previsto dal singolo contratto collettivo applicato nell’azienda (ad esempio 38 ore).

Il part time può essere orizzontale (orario giornaliero ridotto, ma lavoro prestato in tutte le giornate lavorative), verticale (orario giornaliero pieno, ma prestato solo in alcune giornate lavorative), o misto (una combinazione di part time verticale ed orizzontale).

Il lavoratore part time ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, ma le spettanze risultano, ovviamente, riproporzionate in base all’effettivo lavoro prestato: così, è ridotto lo stipendio, nonché la contribuzione, comprese le mensilità aggiuntive.

Una situazione di generale svantaggio economico, che viene accettata dal dipendente in cambio di maggiore tempo libero, utile magari a conciliare le esigenze personali con l’impiego. Laddove l’esigenza di ridurre l’orario non sia sentita dal lavoratore, tuttavia, è difficile che questi possa acconsentire, date le penalizzazioni economiche, talvolta notevoli, in base all’effettiva riduzione dell’orario.

Part time e Jobs Act

Il decreto attuativo del Jobs Act, di riordino dei contratti di lavoro, ha reso il part time maggiormente appetibile per le aziende, prevedendo la possibilità di ricorrere a clausole elastiche per richiedere ore di lavoro supplementari (aggiuntive rispetto al tempo parziale pattuito, ma al di sotto dell’orario ordinario di lavoro). In base a questo, molti datori di lavoro hanno espresso la volontà di ricorrere a contratti a tempo parziale, in modo da poter modulare la prestazione dei dipendenti in base alle esigenze dell’impresa, senza sobbarcarsi un onere pieno in periodi di bassa produttività.

Rifiuto del part time

Non bastano, però, le esigenze aziendali per obbligare il lavoratore a convertire il contratto da tempo pieno in part time: sarà, difatti, necessario, per il datore, provare che, in base alle esigenze dell’azienda, non sarebbe possibile utilizzare proficuamente la prestazione a tempo pieno del dipendente.

Una prova certamente non semplice, per la quale non è sufficiente la dimostrazione di un semplice pregiudizio economico: l’utilizzo del lavoratore full time non deve soltanto comportare una maggiore spesa, ma deve infatti risultare non proficuo, perché si possa licenziare il lavoratore.


note

[1] D.lgs. 81/2008.

[2] Cass. Sent. 21875/15.


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