Fattura elettronica, cosa cambia ora per i forfettari


Dal prossimo mese, l’obbligo di fattura elettronica entra in vigore anche per chi opera a regime forfettario, ma tutto dipende da quanto percepito nel 2021.
Anche per i forfettari è giunto il momento che in tanti avevano sperato di poter rimandare ma che, ora, li attende al varco. A partire dal 1° luglio 2022, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per tutti coloro che, a regime forfettario, nel 2021 hanno ottenuto ricavi o compensi superiori a 25mila euro. Per tutti gli altri, invece, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.
L’approvazione dell’estensione è giunta direttamente dal Consiglio Ue, al quale il nostro Paese si era rivolto per poter applicare quest’obbligo anche ai contribuenti di dimensioni più piccole, che erano rimasti esclusi dalla normativa [1]. Con il nuovo decreto legge [2], però, anche per il regime forfettario cambia tutto in tema di fatturazione.
L’unica eccezione all’obbligo è data per il terzo trimestre 2022 per i soggetti il cui obbligo di fatturazione parte dal 1 luglio 2022: in questo caso, non si applicheranno sanzioni su eventuali tardive fatturazioni se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È bene ricordare che la fattura risulta tardiva se emessa oltre i 12 giorni successivi alla prestazione o al servizio svolto.
Ma come funziona la fatturazione elettronica per chi è a regime forfettario? Ci sono una serie informazioni che il professionista deve conoscere prima del 1° luglio 2022, così da non incorrere in errore.
Innanzitutto, partiamo col chiarire che la fatturazione elettronica non modifica la numerazione della fattura o l’obbligo di tenuta di registri sezionali: la numerazione delle fatture elettroniche partirà là dove viene lasciata quella cartacea. Quindi, se l’ultima fattura «analogica» è la numero 17, la prima elettronica sarà la numero 18.
Più complicata è, invece, la conservazione delle fatture elettroniche, obbligatoria per legge [3], la quale deve rispettare una specifica procedura. Non basta, infatti, solo salvare sul computer il documento emesso, ma è necessario seguire il processo previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, così da poterlo conservare per gli anni avvenire senza possibilità di perderli (ad esempio nel caso di rottura o furto del pc). Per conservare le fatture elettroniche è possibile usufruire del servizio di conservazione gratuita messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entrando nel sito ufficiale e cliccando sul portale «Fatture e Corrispettivi».
Per quanto riguarda invece il calcolo dei ricavi e dei compensi, l’obbligo di fatturazione elettronica, come detto, scatta per tutti coloro che in regime forfettario nel 2021 abbiano guadagnato oltre i 25mila euro.
Ma come si calcola l’importo? Per un corretto calcolo di quanto ricavato è necessario tenere conto del regime contabile applicato nell’anno precedente e dei chiarimenti resi con le circolari 10E/2016 e 9E/2019. Nel caso in cui, per esempio, un professionista abbia fatturato per più attività, per ricavare l’importo totale dovrà sommare i ricavi e i compensi di tutte le attività esercitate.
Anche se la fattura è elettronica, l’imposta di bollo continuerà ad essere dovuta: la differenza starà nel fatto che dovrà essere indicato in fattura che il bollo è stato assolto con modalità elettronica e il corrispettivo versamento dovrà essere fatto sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, sempre sul portale «Fatture e Corrispettivi». Il versamento di quanto dovuto per il bollo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre, quindi:
- entro il 31 maggio;
- entro il 30 settembre;
- entro il 30 novembre;
- entro il 28 febbraio.
Solo nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre non superi i 250 euro il versamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre, mentre nel caso l’importo di primo e secondo trimestre assieme non superi i 250 euro potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
note
[1] D.L. n. 127/2015, art. 1, comma 3
[2] D.L. n. 36/2022, art. 18
[3] D.p.r. 633/1972 art. 39