Esito della mediazione: i diversi effetti in caso di fallimento della conciliazione o di raggiungimento di un accordo tra le parti. La condizione di procedibilità.
Dopo essersi incontrati dinanzi all’organismo di mediazione e aver tentato un accordo bonario, il futuro dei rapporti tra le parti dipende dall’esito della mediazione stessa. Per stabilire dunque cosa succede dopo la mediazione bisogna innanzitutto verificare se il procedimento ha avuto successo o meno. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Indice
Come funziona la mediazione?
Come già saprà chi sta leggendo questo articolo, la mediazione è una procedura che, per alcune controversie, deve svolgersi obbligatoriamente prima di poter adire il giudice. Senza la mediazione, la domanda giudiziale viene infatti respinta.
La mediazione è obbligatoria in materia di condominio, diritti reali (ad es. proprietà, usufrutto, superficie, ecc.), divisione della comunione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari, obbligazioni contrattuali.
Scopo della mediazione è consentire alle parti di incontrarsi personalmente insieme ai propri avvocati (ragion per cui non si può delegare questi ultimi per non vedere in faccia l’avversario) e di tentare un accordo, grazie all’opera di un mediatore terzo e imparziale.
In caso di successo della mediazione, le parti raggiungono un “accordo amichevole”: il mediatore redige un verbale di conciliazione e le parti redigono il testo del loro accordo.
In caso di insuccesso, il mediatore verbalizza la conclusione negativa del procedimento.
In qualunque momento del procedimento, ciascuna parte può chiedere al mediatore di verbalizzare che intende ritirarsi, ponendo fine alla mediazione.
Cosa succede dopo la mediazione?
Dall’esito della mediazione dipendono gli effetti della stessa e le conseguenti azioni tra le parti. Dobbiamo quindi distinguere a seconda che la mediazione abbia o meno successo.
Che succede se la mediazione si conclude con un accordo?
Se l’accordo viene concluso, il verbale costituisce “titolo esecutivo”: ha cioè la stessa forza di una sentenza. Ciò significa che, se una delle due parti non dovesse adempiere a quanto concordato nella mediazione, l’altra potrebbe agire contro di lei direttamente attraverso il pignoramento, senza bisogno quindi di rivolgersi a un giudice. Insomma, l’accordo di mediazione ha lo stesso valore di una sentenza e può fondare un’esecuzione forzata e l’iscrizione di un’ipoteca
Il verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo diventa titolo esecutivo con la semplice sottoscrizione degli avvocati, essendo implicito che la loro firma certifichi anche tale conformità senza che sia necessaria una formale dichiarazione.
In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Che succede se la mediazione fallisce?
Se fallisce la mediazione, in quanto nessun accordo tra le parti viene raggiunto, il mediatore deve redigere un apposito verbale. A questo punto, la parte che ha avviato la mediazione può agire in giudizio, ossia rivolgersi al giudice. Tornando a decorrere i termini di prescrizione, per cui la domanda giudiziale dovrà essere esperita prima che questi spirino.
A questo punto, però, è bene sapere che se l’esito della sentenza corrisponde alla proposta che aveva presentato il mediatore all’incontro, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo non potrà ottenere, nei confronti dell’avversario, la condanna alle spese processuali. Inoltre, il giudice condanna la parte vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo e al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.