Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Quali agevolazioni per la sostituzione per maternità

10 Novembre 2022 | Autore:
Quali agevolazioni per la sostituzione per maternità

I benefici di chi assume in caso di assenza di una lavoratrice al termine della gravidanza. I requisiti per gli sgravi contributivi e assicurativi.

Lo Stato rende più convenienti alcuni tipi di assunzioni, con sconti fiscali e contributivi che aiutano l’inserimento o il ritorno nel mondo del lavoro di chi ancora non ha trovato un posto o l’ha perso involontariamente. I benefici sono destinati ai datori di lavoro, che possono fruire a determinate condizioni e, in alcune circostanze, di sconti fiscali o contributivi. È il caso dell’assunzione di chi deve coprire il vuoto lasciato temporaneamente da una lavoratrice rimasta a casa perché ha avuto un bambino. Quali agevolazioni per la sostituzione per maternità?

È interessante segnalare subito che il datore di lavoro può accedere a questi benefici per sostituire sia una dipendente sia una lavoratrice autonoma che si assenta per maternità e magari non si limita al periodo obbligatorio (di norma cinque mesi, due prima del parto e tre dopo il lieto evento) ma decide di restare a casa anche per il congedo facoltativo previsto dal contratto nazionale di categoria.

Assunzione per sostituzione maternità: quale contratto?

Per poter beneficiare dell’agevolazione per la sostituzione per maternità, il datore di lavoro deve assumere il dipendente con contratto a termine, anche part-time.

È possibile attuare un periodo di affiancamento tra la lavoratrice da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza, sia al rientro della dipendente sostituita. A tale scopo l’assunzione può essere effettuata con un anticipo fino ad un mese (o più se lo prevede la contrattazione collettiva) rispetto al periodo di inizio del congedo del sostituito.

L’agevolazione è riconosciuta anche quando per la sostituzione si ricorre al contratto di somministrazione a termine.

Va detto che il beneficio viene applicato anche quando la lavoratrice sostituita opta per la flessibilità del congedo e ne dà comunicazione al datore di lavoro quando è già intervenuta l’assunzione del sostituito.

Può capitare che per sostituire una dipendente vengano fatte più assunzioni part-time: in questo caso, il beneficio spetta se la somma dell’orario di lavoro svolto dai sostituti è pari – o comunque non superiore – a quello del sostituito. In sostanza, se la lavoratrice rimasta a casa in maternità lavorava 40 ore settimanali e il datore assume due persone a tempo parziale, i sostituti non possono lavorare più di 20 ore ciascuno.

Da precisare che le agevolazioni per la sostituzione per maternità vengono applicate anche quando la lavoratrice si deve assentare per un periodo di tempo a causa di una malattia del figlio neonato (ad esempio, nel caso di un lungo ricovero per curare una determinata patologia).

Sostituzione per maternità: quali agevolazioni?

Veniamo alla sostanza delle agevolazioni per la sostituzione per maternità. Occorre fare una distinzione tra aziende con meno di 20 dipendenti e tutte le altre aziende.

Nel primo caso, per la sostituzione di lavoratori in maternità, paternità, congedo parentale o assenza per malattia del figlio, spetta una riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi Inail a carico dell’azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito.

Nelle altre aziende, per la sostituzione di lavoratrici autonome in maternità coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, è prevista la riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi Inail a carico dell’azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre il primo anno di vita del bambino della lavoratrice sostituita.

In caso di adozione o di affidamento spetta entro il limite di un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Lo sgravio non si applica se il dipendente sostituito modifica il titolo dell’assenza da congedo a ferie. Si tratta dell’ipotesi molto comune in cui le lavoratrici, subito dopo l’astensione obbligatoria, usufruiscono senza soluzione di continuità delle ferie accumulate durante l’assenza.

Per poter beneficiare di queste agevolazioni, l’azienda deve attestare:

  • il possesso del requisito occupazionale, se richiesto, presentando autocertificazione alla competente sede Inps;
  • che l’assunzione dei lavoratori a termine è effettuata in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità (anche anticipato), facoltativo nel primo anno di età del bambino o per malattie del bambino di età non superiore ad un anno.

Le aziende dove operano solo lavoratori autonomi devono provvedere, contestualmente all’assunzione dei dipendenti, all’apertura di un’apposita posizione contributiva.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube