I contenuti del contratto di lavoro


Quali sono le informazioni da riportare obbligatoriamente nell’accordo tra datore e neo-dipendente affinché esso sia valido?
Qualsiasi prestazione lavorativa deve fare riferimento ad un contratto di lavoro, cioè a quell’accordo tra dipendente e datore in virtù del quale il primo si impegna a svolgere la propria attività manuale o intellettuale in cambio di una retribuzione. Ma il contratto di lavoro, cosa deve contenere? Ci sono delle clausole obbligatorie? Deve essere uguale per tutti o c’è la possibilità, per così dire, di «personalizzarlo»?
Oltre ai dettagli sulla prestazione lavorativa, affinché un contratto di lavoro possa ritenersi valido devono sussistere contemporaneamente due elementi:
- la retribuzione, cioè il corrispettivo della prestazione del lavoratore. In caso contrario, si può configurare un’altra tipologia di rapporto, come il lavoro familiare o il volontariato, ecc., oppure il contratto può essere ritenuto non valido;
- la subordinazione, vale a dire l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, che deve manifestarsi attraverso l’emanazione di ordini specifici, oltre che con l’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo.
Ecco, allora, che cosa deve contenere un contratto di lavoro affinché possa produrre i suoi effetti.
Indice
Contratto di lavoro: il vincolo di subordinazione
Come detto, uno degli elementi obbligatori in un contratto di lavoro dipendente è il vincolo di subordinazione. A tal proposito, la natura subordinata del rapporto viene indicata dall’insieme questi elementi:
- la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinare;
- l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
- l’esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore;
- l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore;
- il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione;
- l’obbligo per il lavoratore di osservare un determinato orario;
- la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
Contratto di lavoro: l’assunzione
Quando il datore identifica in un candidato la persona che vuole assumere, occorre procedere con l’instaurazione del rapporto attraverso la firma del contratto di lavoro. Prima di prendere la penna in mano, però, datore e lavoratore hanno la possibilità di trattare sulle condizioni contrattuali purché mantengano i princìpi di correttezza e di buona fede.
Se le trattative sono giunte ad una fase tale da poter sperare oggettivamente nella conclusione del contratto e una delle parti, senza giusto motivo, interrompe le trattative eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra (che è stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli), quest’ultima ha diritto ad un risarcimento del danno, limitato all’interesse negativo (occasioni perse e danni emergenti) e quantificato con criterio equitativo. L’onere della prova ricade sulla parte che ha subìto il danno.
Se, invece, tutto procede per il verso giusto, si procede alla firma del contratto di lavoro (o lettera di assunzione) al quale vanno applicate le regole stabilite dal Codice civile sui contratti in generale, salvo che le norme disciplinanti il rapporto di lavoro non dispongano diversamente.
Contratto di lavoro: i contenuti
Di solito, l’azienda indica nel contratto di lavoro gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Tuttavia, può omettere gli elementi accessori (ad esempio, i permessi o i giorni di ferie) e fare rinvio alla legge o alla contrattazione collettiva. In quest’ultimo caso, correttezza vuole che si faccia esplicito riferimento al Ccnl applicato (metalmeccanico, tessile, commercio, servizi, ecc.).
Le informazioni che non dovrebbero mai mancare in un contratto sono le seguenti:
- le generalità delle parti;
- la data di inizio del rapporto;
- il luogo di lavoro;
- l’eventuale patto di prova;
- l’inquadramento;
- le mansioni;
- il livello;
- la qualifica.
Nel caso in cui non ci sia il rinvio alla legge o alla contrattazione collettiva, il contratto deve riportare anche:
- la durata dell’eventuale patto di prova;
- l’importo iniziale della retribuzione e gli elementi costitutivi;
- il periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite o la modalità di determinazione e di fruizione;
- l’orario di lavoro;
- i termini di preavviso in caso di recesso.
Se questi elementi devono essere modificati in corso di rapporto, l’azienda è tenuta a comunicarlo al lavoratore entro un mese, a meno che i cambiamenti siano frutto di disposizioni legislative o regolamentari, oppure di clausole del contratto collettivo.
Contratto di lavoro: quando è lecito?
Ci sono alcuni fattori essenziali per ritenere lecito un contratto di lavoro:
- la capacità e il consenso delle parti;
- la forma;
- la causa;
- l’oggetto.
Capacità e consenso delle parti
Per quanto riguarda il primo fattore, è indispensabile che datore e lavoratore abbiano la capacità di essere parte o di concludere un contratto e che non sussistano vizi nella formazione del consenso. La capacità di prestare attività lavorativa si acquista all’età di 16 anni, in presenza delle condizioni previste dalla legge per il lavoro minorile, mentre si è capaci di concludere un contratto di lavoro al raggiungimento della maggiore età.
Possono rivestire il ruolo di datore di lavoro, in assenza di una definizione legale:
- il titolare di impresa (in forma individuale o societaria);
- il privato cittadino, nel caso dei rapporti di lavoro domestico;
- gli enti, i partiti politici, le associazioni sindacali, ecc.
Affinché il contratto sia valido, la volontà espressa non deve essere viziata da errore, violenza o dolo.
Forma
Contrariamente a quanto si possa pensare, è valido un contratto di lavoro concluso in forma orale. Ovviamente, è del tutto sconsigliabile perché, come si suol dire, verba volant. Per questo motivo, di norma, l’accordo viene fatto in forma scritta e si formalizza con quella che viene chiamata lettera di assunzione.
La forma scritta eventualmente richiesta dai contratti collettivi serve unicamente ai fini della prova e non della validità del contratto: la mancanza della lettera di assunzione pone a carico del datore di lavoro la prova del contenuto del contratto, mentre in presenza della lettera spetta al lavoratore dimostrare che il contenuto è diverso da quello messo per iscritto.
Causa
Il contratto di lavoro è valido se la causa dell’accordo, vale a dire la prestazione di attività in cambio di una retribuzione, è conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
Oggetto
Ai fini della validità del contratto di lavoro, è necessario riportare l’attività (manuale o intellettuale) che il lavoratore deve prestare, purché essa sia:
- conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
- possibile: il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti per effettuare la prestazione lavorativa;
- determinata o determinabile, ad esempio attraverso il riferimento alla categoria, alla qualifica o alle mansioni.