Agevolazioni ristrutturazioni, acquisto mobili e risparmio energetico: schema dei benefici fiscali


Manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, restauro, acquisto mobili, pannelli solari, pompe calore: tutte le percentuali e le date di scadenza.
RISPARMIO ENERGETICO QUALIFICATO (55-65%)
Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data di bonifico.
A) PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
B) SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIA A CONDENSAZIONE
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
C) POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA E IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
No
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (*)
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (*)
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
D) SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
No
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
No
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (*)
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
E) STRUTTURE OPACHE VERTICALI (PARETI ISOLANTI O CAPPOTTI), STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI), FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
F) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GENERALE DI EDIFICI
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
G) INTERVENTI PRECEDENTEMENTE DESCRITTI, EFFETTUATI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI O SU TUTTE LE UNITA’ IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO
DAL 1.01.2007 E FINO AL 31.12.2007
Detrazione del 55% con i limiti dei punti precedenti
DAL 1.01.2008 E FINO AL 31.12.2011
Detrazione del 55% con i limiti dei punti precedenti
DAL 1.01.2012 E FINO AL 5.06.2013
Detrazione del 55% con i limiti dei punti precedenti
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2015
Detrazione del 65% con i limiti dei punti precedenti
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir.
(*) Per determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50-65%), MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%)
Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data di bonifico.
A) – Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali).
– Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.
– Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
– Eliminazione delle barriere architettoniche.
– Prevenzione di atti illeciti di terzi.
– Cablatura di edifici.
– Contenimento dell’inquinamento acustico.
– Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica (*)
– Bonifica dall’amianto.
– Riduzione degli infortuni domestici.
– Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (articolo 16 –bis, comma 1, Tuir).
– Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir) (**)
FINO AL 25.06.2012
Detrazione Irpef del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro
DAL 26.06.2012 AL 5.06.2013
Detrazione Irpef del 50% a regime, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2013
Detrazione Irpef del 50% a regime, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro
DAL 1.01.2014 AL 31.12.2015
Detrazione Irpef del 50% a regime, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro
DAL 1.01.2016
Detrazione Irpef del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro
B) Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
FINO AL 25.06.2012
Nessuna detrazione
DAL 26.06.2012 AL 5.06.2013
Nessuna detrazione
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2013
Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell’articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013
DAL 1.01.2014 AL 31.12.2015
Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell’articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015
DAL 1.01.2016
Stop alla detrazione
(*) Le misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, saranno detraibili Irpef ed Ires al 65%, per i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge 90/13, di conversione del DL 63/13) e fino al 31dicembre 2014 ovvero al 50% dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Negli altri casi, spetta la detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015).
(**) Solo se si ritiene applicabile anche per il 2014 e il 2015 l’interpretazione estensiva della circolare dell’agenzia delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.1, la quale per il periodo che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 ha compreso anche questi acquisti tra quelli super agevolati al 50%. L’articolo 16, comma 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, però, proroga il maxi-bonus del 50% al 2014 e ora al 2015 solo agli interventi dell’articolo 16-bis comma 1, Tuir e “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis”, Tuir.
note
Autore immagine: 123rf com