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Che cos’è la retribuzione in natura?

11 Novembre 2022 | Autore:
Che cos’è la retribuzione in natura?

Alcuni lavoratori vengono pagati in parte con beni e servizi anziché con denaro: si tratta di vitto e alloggio, fringe benefit o servizio mensa.

Non è detto che il 100% del lavoro di un dipendente debba essere pagato in soldi: ci sono dei casi in cui la prestazione viene effettuata in cambio di una retribuzione in natura, cioè di un bene che, pur non rappresentando una monetizzazione alla fine del mese, comporta per il lavoratore un’utilità o un risparmio di denaro. Nello specifico, che cos’è la retribuzione in natura? Come si traduce nella pratica questo modo di riconoscere il lavoro di un dipendente?

Non esiste per legge una definizione di «retribuzione in natura», anche se dalla casistica si può dedurre che consista in prestazioni di beni o servizi di una determinata utilità a favore del lavoratore o dei suoi familiari: per citare qualche esempio, rientrano nella retribuzione in natura l’alloggio per i portieri o i domestici, il vitto e il vestiario, l’uso del riscaldamento e il servizio mensa.

Non tutti possono essere vantaggi, però. Uno, infatti, si potrebbe chiedere: se mi pagano in natura una parte della retribuzione, ci vado a perdere sul Tfr o su altre voci della busta paga? La risposta la danno i contratti collettivi, che stabiliscono l’incidenza della retribuzione in natura su questi e altri elementi. Vediamo.

Retribuzione in natura: il vitto e l’alloggio

Portieri e lavoratori domestici sono le principali categorie di lavoratori che fruiscono dell’alloggio come retribuzione in natura.

Ad esempio, il contratto nazionale di categoria dei portieri include espressamente negli elementi della retribuzione l’abitazione insieme all’uso del riscaldamento e dell’energia elettrica, prevedendo inoltre una serie di indennità sostitutive nel caso in cui il proprietario dello stabile non sia in grado di fornire l’alloggio al momento dell’assunzione. Lo stesso esclude l’incidenza del controvalore economico dell’alloggio su altre voci retributive.

Per i lavoratori domestici, invece, è prevista un’indennità sostitutiva di vitto e alloggio nel caso in cui il datore non riesca a riconoscere questa retribuzione in natura: quando è dovuta, l’indennità va sommata alla retribuzione effettiva, sia ai fini della tredicesima mensilità, sia per il Tfr, sia a fini contributivi.

Retribuzione in natura: la mensa

La mensa è una forma di retribuzione in natura che consiste nel mettere a disposizione dei dipendenti un servizio pasti durante l’intervallo di lavoro e può essere realizzato con le seguenti modalità:

  • mensa aziendale interna con gestione propria o affidata in appalto ad apposita società;
  • mensa esterna presso apposite strutture;
  • buoni pasto di un determinato valore, da utilizzare in esercizi convenzionati.

In alcuni casi il datore di lavoro, in mancanza del servizio, può concedere un’indennità sostitutiva, che può essere corrisposta anche in presenza del servizio mensa quando il lavoratore non lo utilizza. In casi meno frequenti, possono coesistere il servizio mensa e la relativa indennità sostitutiva.

Il servizio mensa e l’eventuale indennità sostitutiva non possono essere considerati elemento retributivo in grado di avere effetti su altre voci della busta paga, come ad esempio il Tfr. Tuttavia, è possibile che alcuni accordi collettivi o aziendali stabiliscano se ed in quale misura la mensa costituisce elemento retributivo.

Retribuzione in natura: i fringe benefit

Questa retribuzione in natura prevede degli elementi aggiuntivi alla normale retribuzione e sono corrisposti allo scopo di integrare il normale compenso o incentivare il dipendente ad una maggiore produttività.

Le principali ipotesi di fringe benefit riguardano la concessione dell’auto aziendale, del telefono cellulare, del pc o di altri dispositivi o anche dell’abitazione e la stipulazione di polizze assicurative.

Normalmente, nell’accordo individuale vengono precisati gli effetti che queste prestazioni hanno sugli altri istituti e in particolare sul Tfr.

Il controvalore dell’uso e della disponibilità, anche ai fini personali, dell’auto concessa contrattualmente dal datore al lavoratore come beneficio materiale, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione, ha natura retributiva. Tale natura può essere esclusa solo quando a carico del lavoratore è previsto un determinato costo per l’uso personale, nell’ambito di un vero e proprio contratto di noleggio del veicolo.



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