Entrano nel processo penale le dichiarazioni rese al funzionario dell’Agenzia delle Entrate


Attenti a ciò che dite al funzionario dell’Agenzia delle entrate: anche senza la presenza dell’avvocato, se l’interrogatorio si svolge in sede amministrativa la parte risponde di quanto ha riferito.
“Tutto ciò che dirai potrà essere usato contro di te”. Anche se questa formuletta non vi verrà mai letta, ciò che direte ai funzionari dell’Agenzia delle Entrante, in caso di ispezione, potrà essere usato contro di voi nel corso del processo penale. E ciò anche se non era presente il vostro avvocato.
Secondo, infatti, una sentenza della Cassazione di questa mattina [1], sono utilizzabili nel processo penale le dichiarazioni rese, anche in assenza del difensore, all’impiegato del fisco, in sede amministrativa.
In materia di attività di vigilanza, in base al codice di procedura penale [2], quando durante le attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per accertare eventuali illeciti vanno compiuti rispettando le norme del codice. Da ciò si evince, per converso, che l’obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza.
Ne discende che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile nel processo penale, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.
Così se il contribuente fornisce le dichiarazioni al Funzionario dell’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio della verifica fiscale a carico della sua attività e dell’avvio delle indagini, esse vengono rese in sede amministrativa (e non certo davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni) e dunque non implicano l’osservanza delle norme processuali poste a garanzia del diritto di difesa, anche se esse possono poi eventualmente dar luogo a denunzia all’autorità giudiziaria.
note
[1] Cass. sent. n. 43552 del 20.10.14.
[2] Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
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