La norma del codice della strada, in quanto più speciale, prevale su quella penale.
Chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo [1] pone in essere solo un illecito amministrativo [2], e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro [3].
Lo ha chiarito questa mattina la Cassazione [4].
È il caso, per esempio, di un motorino posto sotto sequestro amministrativo perché non assicurato. O anche nel caso del fermo auto di Equitalia.
La Corte ricorda che chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo effettua soltanto l’illecito amministrativo disciplinato dal codice della strada e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Si applica, infatti, il principio di specialità, secondo cui la sanzione prevista dalla norma amministrativa (il codice della strada), in quanto più “speciale” rispetto a quella penale (invece di carattere “generale”), deroga alla prima ed è pertanto l’unica a dover essere applicata.
La conseguenza, per la Cassazione, può essere soltanto una: l’assoluzione in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In ogni caso, l’ammontare della sanzione prevista dal codice della strada [2] non è di certo tenue: consiste nel pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
note
[1] Ex art. 213 cod. str.
[2] Art. 213 cod. str. comma 4.
[3] Art. 334 cod. pen.
[4] Cass. sent. n. 43775/14 del 20.10.2014.
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