Nessun risarcimento in itinere per il lavoratore se l’auto non è necessaria


Se il lavoratore che ha l’incidente d’auto poteva usare bus per recarsi sul lavoro non ottiene la rendita Inail.
Andare in macchina al lavoro e abitare a meno di un chilometro dalla sede di servizio è davvero un controsenso per la Cassazione: se il lavoratore, quindi, ben potrebbe adoperare il servizio di linea con fermata vicina alla destinazione, non può esigere il risarcimento del danno in caso di sinistro d’auto per recarsi in azienda.
È stato messo nero su bianco ieri dalla Suprema Corte con una sentenza che non farà piacere ai dipendenti fraccomodi e viziati dall’uso dell’auto.
Con la pronuncia, la Corte boccia il ricorso di un lavoratore che aveva chiesto all’Inail il pagamento della rendita e dell’indennità per inabilità temporanea in relazione a un infortunio in itinere subìto.
Ma, secondo i giudici, se la distanza dall’abitazione al posto di lavoro è minima e, per giunta, coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico non spetta alcun indennizzo. Il lavoratore, dunque, può anche fare a meno di utilizzare la sua auto, potendo usufruire di un autobus.
È vero che, comunque, in questi casi, va anche considerata l’eventuale giovane età e la mancanza di problematiche fisiche o di salute.
In tema di infortunio in itinere, occorre, per ottenere la copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione. In altre parole, l’infortunio può essere risarcito solo se l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo.
Pertanto, continua il Collegio, il lavoratore deve evitare tutti quei comportamenti estranei e non attinenti all’attività lavorativa, dovuti a una sua scelta arbitraria, che egli dunque abbia volutamente creato ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali.
Per concludere: nessun risarcimento per l’infortunio in itinere se l’uso della propria autovettura non era “necessario”. Il modo “normale” e più sicuro per spostarsi, infatti, è l’uso dei “mezzi pubblici”, e laddove possibile anche l’utilizzo delle proprie gambe.
note
[1] Cass. sent. n. 22154/14.
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