Siamo due cittadini dell’UE sposati in Inghilterra in regime di separazione dei beni. Abbiamo una casa a Roma in comproprietà. Ora mio marito si trasferirà con residenza in Italia. Fino al 2021 abbiamo pagato l’IMU come seconda casa. E’ corretto dire che lui non dovrà più pagare l’IMU (prima casa), mentre io dovrò continuare a versare la mia quota (50%) come seconda casa?
Secondo la disciplina Imu, ciascun comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria.
Per tali ragioni, nel caso di più comproprietari — o di più contitolari di un diritto reale — l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.
Va da sé che l’esenzione per l’abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare l’Imu.
Come si evince, quindi, la contitolarità può generare situazioni fiscali diverse a seconda del patrimonio immobiliare di ciascuno dei proprietari.
Facendo lo stesso ragionamento a situazioni invertite, non vige neppure la regola della solidarietà passiva.
In buona sostanza, il Comune non potrà chiedere il pagamento dell’intera Imu a uno solo dei comproprietari, lasciando a questi poi l’onere di rivalersi contro gli altri per le rispettive quote. Al contrario, l’Ente dovrà ripartire l’Imu tra i vari comproprietari e rivolgersi a ciascuno di questi chiedendo solo il relativo importo.
In questo modo, se uno dei soggetti obbligati non dovesse versare la quota di imposta su di lui gravante, gli altri non ne risponderebbero in alcun modo.
In conclusione, posso affermarLe che nella Vs. situazione, Suo marito andrà esente dal pagamento dell’IMU, ricorrendone le condizioni di residenza e dimora abituale, mentre Lei dovrà pagare per la quota parte del 50% la relativa imposta.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla