Comunicazione e notificazioni: vietati gli atti di impulso processuale.
L’avvocato domiciliatario, presso cui è domiciliato un altro avvocato munito di procura alle liti è abilitato alla ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti del processo. Egli non è invece abilitato a compiere atti di impulso del processo.
Pertanto, la notificazione di un atto processuale (nella specie, un controricorso) da parte dell’avvocato mero domiciliatario è inesistente, e non solo nulla.
Lo ha detto la Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa [1].
La conseguenza, posta l’inesistenza dell’atto, è che lo stesso non potrà essere sanato nemmeno se ha raggiunto il proprio scopo [2].
note
[1] Cass. sent. n. n. 21414 del 10.10.2014.
[2] Art. 156 cod. proc. civ.
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