Indicazione della sezione distaccata del tribunale nell’atto di citazione


Processo ordinario di primo grado: procedimento avanti al tribunale, sezione specializzata.
L’atto di citazione deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione del tribunale davanti al quale il convenuto è invitato a comparire [1].
Tuttavia, se la competenza a conoscere la causa spetta alla sezione distaccata del tribunale centrale, l’atto di citazione è valido anche se non contiene tale ulteriore indicazione.
Lo ha precisato la Cassazione in una recente sentenza [2].
La mancata indicazione della sezione distaccata, però, obbliga l’attore ad iscrivere la causa al ruolo presso la sede centrale del tribunale competente, pena la nullità dell’atto di citazione per violazione delle norme sul contradditorio.
In tal caso, alla prima udienza, il giudice, rilevata la violazione delle norme sul riparto degli affari tra sezioni distaccate e sede centrale, non può dichiarare la propria incompetenza (così come vuole giurisprudenza unanime),ma deve trasmettere gli atti al Presidente del tribunale che decide con decreto non impugnabile [3], eventualmente disponendo il trasferimento.
note
[1] Art. 163 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 21557 del 13.10.2014.
[3] Art. 83 ter disp.att. cod. proc. civ.
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