Opposizione allo sfratto per morosità: domanda riconvenzionale


Possibile opporre eccezioni relative a questioni differenti rispetto al mancato pagamento del canone di locazione.
Locazione: il conduttore può sempre opporsi allo sfratto formulando proprie ed autonome richieste derivanti dal contratto di affitto (attraverso quella che viene definita “domanda riconvenzionale”).
Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione [1], nel procedimento di opposizione allo sfratto per morosità – che si instaura quando il conduttore si costituisce in udienza contestando le richieste del padrone di casa – l’inquilino intimato può formulare una domanda riconvenzionale, rivendicando pretese di danno o di rimborsi.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il termine ultimo per proporre tale domanda non è il deposito della comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di sfratto, bensì slitta a un momento successivo: ossia al deposito della memoria integrativa successiva all’ordinanza di mutamento di rito [2] che, appunto, segue l’opposizione.
note
[1] Cass. sent. n. 20483 del 29.09.2014.
[2] Ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ.
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