Circolazione stradale e accesso dei veicoli nei centri storici o nelle zone a traffico limitato: accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni e obbligo di informazione.
Se sei entrato in un’area del centro cittadino, transitando per una “zona a traffico limitato” (ZTL), e tuttavia ti sembra che nessun cartello ti avvisava della presenza delle telecamere, sappi che l’eventuale contravvenzione fatta da sistemi elettronici di rilevazione automatizzata è nulla. Infatti, secondo l’orientamento costante della Cassazione [1], in materia di circolazione stradale, è obbligatoria la preventiva informazione dei conducenti e delle persone che accedono o transitano nei centri storici o alle zone a traffico limitato: a pena di illegittimità dell’accertamento fatto con le telecamere.
La necessità del cartello di avviso è stata prescritta a tutela della privacy degli automobilisti con una delibera del Garante per la protezione dei dati personali [2], che ha introdotto specificamente tale obbligo a carico dei Comuni solo a partire dal 2010.
note
[1] Cass. sent. n. 1479/2012.
[2] Delibera del garante per la protezione dei dati personali dell’8.04.2010.