L’aumento della bolletta va preannunciato all’utente, chiarendo quanto e perché


Consumatori: le fatture di luce e gas possono essere illegittime ai sensi delle direttive comunitarie che impongono un alto livello di tutela sulla trasparenza delle condizioni generali di contratto; l’utente deve poter recedere o comunque contestare la revisione della tariffa.
Sarà forse la fine degli aumenti “a sorpresa” delle bollette di luce e gas, preannunciati solo da qualche trafiletto sui giornali o dall’immancabile servizio al TG. La Corte di Giustizia europea [1] è appena scesa in campo in favore dei consumatori, stabilendo un principio di tutela del mercato e della trasparenza che non ha precedenti, almeno nel campo delle bollette delle utenze: la compagnia deve preannunciare all’utente l’incremento delle tariffe; ma non solo: l’incremento deve essere motivato. Ossia vanno date compiute spiegazioni al consumatore sulle ragioni per cui, da quel momento, pagherà di più. Non basta quindi dire “il gas aumenterà di tot…”; andrà anche data una spiegazione. E il consumatore ha diritto a recedere dal contratto di utenza o comunque di contestare la revisione.
Obbligo di comunicazione
Le direttive comunitarie [2] non consentono che le leggi degli Stati membri (come quella tedesca), che determinano il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas e consentono ai fornitori di modificare la tariffa, non garantiscano nello stesso tempo il diritto dei consumatori ad essere informati in tempo utile dei motivi, delle condizioni e della portata del rincaro.
I principi comunitari – osservano i giudici di Lussemburgo – obbligano gli Stati membri a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto”. Oltre a ciò spetta sempre il diritto di recedere dal contratto in caso di revisione di prezzo, oltre che di contestare la modifica della tariffa applicata alla fornitura.
note
[1] C. Giust. UE cause riunite C-359/11 e C-400/11 del 23.10.2014.
[2] Direttive UE “energia elettrica” 2003/54 e “gas” 2003/55.
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