Causa contro il datore per i contributi previdenziali: l’Inps va citato


La domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi ha, come condizione di ammissibilità, la partecipazione dell’ente previdenziale al processo.
In caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro – ossia qualora questi non abbia versato al dipendente i dovuti contributi – il lavoratore può chiedere la sua condanna al pagamento delle somme dovute in favore dell’ente previdenziale.
Tuttavia, in tale caso, l’Inps deve essere necessariamente citato in causa. Diversamente, la sentenza sarebbe viziata, perché consisterebbe in una condanna di pagamento in favore di un terzo soggetto non presente in giudizio: circostanza non ammessa nel nostro ordinamento.
È quanto precisato dalla Cassazione con una recente sentenza [1].
La legge stabilisce il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva. In caso di violazione, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell’omissione contributiva del datore di lavoro all’Inps e quest’ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest’ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita prevista dalla legge [2] o all’azione di risarcimento danni [3]. Così, del resto, si è pronunciata in passato la Cassazione [4].
Tale interesse del lavoratore, ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, consentono al lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l’ente previdenziale, al fine di accertare l’obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva.
In questi casi, è necessario chiamare in causa anche l’INPS: una condanna a favore di un terzo che non sia stato parte del giudizio è, infatti, un’ipotesi non prevista dalla legge se non in casi eccezionali. Di regola, infatti, il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parti del rapporto sostanziale dedotto.
note
[1] Cass. sent. n. 19398 del 15.09.2014.
[2] Ex art. 13 legge n. 1338 del 1962.
[3] Ex art. 2116 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 7459 del 21.05.2002.
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