Sufficiente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, anche non definitiva.
Provocare una semplice contusione a qualcuno può far rischiare una condanna penale per lesioni [1]. Secondo infatti una sentenza di ieri della Cassazione [2], nel concetto di malattia penalmente rilevante va ricompresa qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo.
Per “malattia” cosa si intende? Non si può certo accogliere la tesi secondo cui essa sarebbe solo un’alterazione suscettibile creare di limitazioni funzionali.
Al contrario, per far scattare il reato di lesioni, nel termine “malattia” si può ricomprendere qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, anche non definitiva. Vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve durata. Pertanto, la contusione costituisce malattia ai sensi del codice penale [3].
D’altra parte – prosegue la suprema Corte – è pacifico che anche una spinta, idonea per la sua violenza, a far cadere una persona costituisce una violenza fisica che aggredisce l’incolumità personale, e pertanto, una volta provata la consapevolezza e la volontà dell’agente di dare tale spinta, scatta il delitto di lesioni personali volontarie.
note
[1] Art. 582 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 44026/14 del 22.10.2014.
[3] Cass., n. 22781/2010.