Prelievi dal conto di professionisti e autonomi: sgravi dall’Agenzia Entrate


Lotta all’evasione: inviata una direttiva dell’Agenzia delle Entrate agli uffici per allinearsi alla sentenza della Consulta; interrotte le cause in corso.
Dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 6 ottobre [1] che ha cancellato una delle norme forse più odiate da lavoratori autonomi e professionisti – quella in forza della quale i prelievi dal conto corrente venivano automaticamente considerati ricavi non dichiarati, in assenza di indicazione del relativo beneficiario (leggi l’articolo “Addio presunzione fiscale”) – ora l’Agenzia delle Entrate, preso atto del mutato panorama, sta annullando i precedenti accertamenti fiscali.
Dunque, non opera più la presunzione legale a favore del Fisco nei confronti del professionista che non sia in grado di fornire indicazioni sui prelievi dai propri conti correnti. Ripristinata la libertà di movimentazione del proprio conto, gli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate hanno iniziato a inviare i provvedimenti di sgravio, a seguito della specifica richiesta dei contribuenti.
Del resto, non si tratta di una semplice interpretazione. La Corte Costituzionale è giudice delle leggi e, una volta dichiarata incostituzionale una norma, questa esce definitivamente dal panorama del diritto scritto. “Se lo dice la Corte costituzionale non possiamo che adeguarci” hanno detto i vertici dell’Agenzia delle Entrate. Così, entro fine anno arriverà una nuova circolare sulle modalità di realizzazione delle indagini finanziarie”.
Le chance per il contribuente
NELL’ACCERTAMENTO
Ricorso all’autotutela
In questa fase il contribuente può ricorrere all’istituto dell’autotutela. Il contribuente, cioè, può chiedere all’amministrazione finanziaria di rivedere oppure di annullare l’atto emanato sulla base della normativa dichiarata incostituzionale.
IN CONTENZIOSO
Memoria integrativa
Nel caso in cui si sia già aperto il contenzioso tra l’agenzia delle Entrate e il contribuente, quest’ultimo può depositare una memoria integrativa con richiesta di cessata materia del contendere. Il contribuente può chiedere al Fisco di dichiarare la volontà di continuare il contenzioso avviato sull’atto ormai nullo.
NELLA RISCOSSIONE
Istanza di sgravio
In fase di riscossione a titolo provvisorio, in assenza di un provvedimento di sospensione, il contribuente può chiedere al Fisco di sgravare l’atto (o la parte dell’atto) per gli importi direttamente collegati alla pretesa erariale decaduta per effetto della pronuncia della Corte costituzionale.
DOPO AVER PAGATO
Ripetizione dell’indebito
Dopo aver pagato quanto richiesto, il contribuente ha ancora una possibilità: l’ istanza di ripetizione dell’indebito. Il contribuente dovrebbe, entro i termini ordinari di prescrizione, poter richiedere all’amministrazione di restituire quanto incassato per effetto della normativa dichiarata incostituzionale.
note
[1] C. Cost. sent. n. 228/2014.
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