Erogazione indennità di tirocinio: istruzioni procedurali e contabili


Garanzia Giovani: il messaggio dell’INPS per l’erogazione dell’indennità.
Arriva l’indennità di tirocinio prevista dal Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Lo ha reso noto l’Inps con un recente messaggio [1].
L’indennità sarà erogata dall’INPS per le Regioni che hanno manifestato la volontà di avvalersi del servizio di pagamento, ovvero, al momento: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D’Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.
A tale fine, le Regioni devono aderire all’apposita Convenzione che, si precisa, è da intendersi perfezionata nel momento in cui, dopo la firma di Regione e Direzione Regionale dell’Istituto, viene sottoscritta dal rappresentante del Ministero del Lavoro.
L’INPS illustra dunque il contenuto normativo della Convenzione in parola, nonché il flusso di processo e gli aspetti procedurali che ne derivano.
Modalità di pagamento
In particolare, tra le indicazioni fornite, l’Istituto specifica le modalità di pagamento dell’indennità e il relativo regime fiscale.
Il tirocinante, infatti, potrà scegliere il pagamento:
– tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
– qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato.
L’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali. L’indennità è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente [2] e pertanto, è soggetta a regime della tassazione corrente [3].
note
[1] Inps messaggio n. 7899/2014 del 22.10.2014.
[2] Ex art. 50, co. 1, lett. c, TUIR.
[3] Con le aliquote previste all’art. 11 TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni ex artt. 12 e 13 TUIR. L’INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi.