Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Festività: come vengono pagate?

27 Novembre 2022 | Autore:
Festività: come vengono pagate?

Cosa spetta al dipendente che deve lavorare a Natale, al 1° maggio o a Ferragosto? E come cambia la retribuzione di chi, invece, resta a casa?

Oltre al giorno di riposo e al giorno festivo di ogni settimana, il lavoratore ha diritto di restare a casa in certe date segnate in rosso nel calendario dalla legge. Significa che tutti possono godere di queste festività, tranne gli addetti ad alcune attività in cui è prevista sempre l’attività, come i bar, i ristoranti, il trasporto pubblico, ecc. In questi casi, però, le festività come vengono pagate? E per chi resta a casa, come vengono trattate in busta paga?

Molti dipendenti si chiedono se il datore può imporre di lavorare in un giorno festivo. Ad esempio, una commessa è tenuta ad essere in negozio l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, pena sanzione disciplinare o licenziamento? Un cameriere può essere obbligato a mettersi dietro il bancone il giorno di Natale? Il conducente di un autobus urbano deve per forza sedersi al volante del mezzo pubblico il giorno di Ferragosto? La Cassazione si è pronunciata diverse volte su questo punto. Vediamo che cos’ha detto e, soprattutto, ecco come vengono pagate le festività.

Quali sono le festività?

Per festività, dal punto di vista lavorativo, non si intende solo la domenica ma quei giorni in cui la legge e, in parte, i contratti collettivi, hanno determinato un riposo per tutti i lavoratori dipendenti, in coincidenza con particolari ricorrenze civili e religiose.

I giorni di festività sono:

  • 1° gennaio, giorno di Capodanno;
  • 6 gennaio, Epifania;
  • 25 aprile, festa della Liberazione;
  • lunedì dell’Angelo, giorno successivo alla domenica di Pasqua;
  • 1° maggio, festa dei lavoratori;
  • 2 giugno, festa della Repubblica;
  • 15 agosto, festa dell’Assunta (nota anche come Ferragosto);
  • 1° novembre (festa di Ognissanti);
  • 8 dicembre, festa dell’Immacolata;
  • 25 dicembre, Santo Natale;
  • 26 dicembre, festa di S. Stefano, primo martire della Chiesa cattolica.

Nei contratti collettivi ci sono le indicazioni sul trattamento da riconoscere per la festività abolita del 4 novembre (festa dell’Unità d’Italia), la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica dello stesso mese. Alcuni Ccnl, come quelli dei metalmeccanici o del terziario, prevedono l’erogazione del trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Si può essere costretti a lavorare nella festività?

In linea teorica (purtroppo, spesso la teoria rimane tale e nella pratica succede l’esatto contrario), il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione durante i giorni di festività. Secondo la Cassazione [1], il dipendente può legittimamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa, conservando la normale retribuzione globale fissa. La prestazione può essere chiesta solo in presenza di accordo tra le parti, raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.

Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza, la possibilità di rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali è rimessa solo all’accordo tra datore di lavoro e dipendente, mentre sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono l’obbligo a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni festivi, salvo che si tratti di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

In altre parole: in mancanza di un esplicito accordo sindacale o individuale (possibilmente libero e senza minacce o costrizioni), il datore non può costringere un suo dipendente a lavorare in una festività infrasettimanale.

Come viene pagata la festività?

Ammesso che il dipendente debba lavorare durante un giorno di festività perché la sua attività lo prevede così o perché c’è un accordo in tal senso, come viene pagata quella giornata? E quale retribuzione percepisce chi resta a casa?

Festività non lavorate

Partiamo proprio da quest’ultimo caso, cioè dalla festività non lavorata. La retribuzione è diversa per chi viene pagato in misura fissa oppure a ore.

Ai lavoratori pagati in misura fissa spetta:

  • per la festività infrasettimanale non lavorata: la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio;
  • per la festività coincidente con la domenica: oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione stabilita dal Ccnl (ad esempio 1/26 per il settore industriale).

A chi, invece, viene pagato a ore spetta per la festività infrasettimanale:

  • festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno: normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;
  • altre festività: il calcolo della retribuzione avviene come nell’ipotesi precedente ma se il lavoratore è sospeso dal lavoro da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto. La contrattazione collettiva prevede per i giorni festivi il pagamento della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Per la festività coincidente con la domenica, invece, chi viene pagato a ore percepisce l’ulteriore quota di 1/6 dell’orario settimanale oltre alla normale retribuzione.

Ha diritto allo stesso trattamento retributivo chi si trova assente per:

  • malattia o infortunio;
  • astensione per maternità obbligatoria e facoltativa;
  • congedo matrimoniale;
  • ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro;
  • sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.

Festività lavorate

Discorso a parte per le festività lavorate. Chi ha dovuto svolgere la propria attività durante uno di quei giorni segnati in rosso nel calendario, può trovarsi in una di queste due situazioni:

  • che il suo contratto non preveda riposi compensativi: in questo caso, la prestazione è considerata straordinaria e deve essere corrisposta, oltre alla retribuzione per la festività, anche la normale retribuzione per il lavoro prestato e la maggiorazione per lavoro straordinario festivo;
  • che il suo contratto preveda, invece, il riposo compensativo in un’altra giornata: oltre alla retribuzione per la festività, deve essere corrisposta la sola maggiorazione (e non la retribuzione base) per il lavoro festivo.

Cosa sono le ex festività?

Ci sono quattro festività religiose che sono state abolite, cioè che oggi vengono considerate normali giorni feriali. Si tratta delle feste:

  • di S. Giuseppe (19 marzo);
  • dell’Ascensione di Cristo;
  • del Corpus Domini;
  • dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno).

I contratti nazionali di categoria compensano solitamente l’abolizione di queste feste con permessi individuali retribuiti, pari ad un totale di 32 ore.

Normalmente, la fruizione di queste ore di permesso è subordinata alla loro maturazione: ogni mese matura 1/12 delle 32 ore. In caso di malattia intervenuta durante il godimento di un permesso retribuito a titolo di ex festività, il lavoratore ha diritto di usufruire successivamente del permesso non fruito. I permessi per festività abolite devono essere goduti entro l’anno, altrimenti vanno pagati.


note

[1] Cass. sent. n. 21209/2016 del 19.10.2016.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube