Esecuzione forzata e riforma degli adempimenti successivi al pignoramento.
Il decreto legge sulla giustizia civile [1] modifica gli adempimenti che l’ufficiale giudiziario deve svolgere dopo il pignoramento.
Questa norma tuttavia si applica decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto.
Compiute le operazioni di pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.
L’ufficiale giudiziario inoltre conserva, a disposizione del debitore, la copia del processo verbale. Tale obbligo sussiste fino a quando il pignoramento resta efficace, ossia decorsi 90 giorni dal pignoramento stesso senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita [2].
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l’esecuzione:
– la nota di iscrizione a ruolo, che deve contenere l’indicazione delle parti,
del difensore della parte che iscrive la causa ruolo, delle generalità e del codice fiscale (se gli è stato attribuito) della parte che iscrive la causa ruolo, della cosa o bene oggetto di pignoramento;
– le copie conformi del processo verbale, del titolo esecutivo e del precetto, entro 10 giorni dalla loro consegna.
Al momento del deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il mancato rispetto del termine per il deposito comporta l’immediata perdita di efficacia del pignoramento.
Il decreto legge prevede inoltre che, a partire dal 31 marzo 2015, la nota di iscrizione e le copie conformi degli atti sono depositate con modalità telematiche.
A tal fine, il difensore attesta la conformità degli atti agli originali [3].
Operazioni da effettuare in modalità telematica
A partire dal 17 settembre 2014, in caso di vendita mobiliare, il giudice dell’esecuzione stabilisce che le seguenti operazioni siano effettuate con modalità telematiche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura:
– il versamento della cauzione;
– la presentazione delle offerte;
– lo svolgimento della gara tra gli offerenti [4];
– il pagamento del prezzo.
note
[1] Art. 530 c. 6 c.p.c. sostituito dall’art. 48 DL 90/2014 conv. in L. 114/2014.
[2] Ai sensi dell’art. 497 cod. proc. civ.
[3] Anche fuori dai casi previsti dall’art. 16 bis c. 9 bis DL 179/2012 conv.
in L. 221/2012.
[4] Ai sensi dell’art. 532 cod. proc. civ.
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