Rilascio dei beni immobili: presenza di beni mobili estranei all’esecuzione.
Il decreto legge sulla giustizia civile [1] modifica la disciplina dei provvedimenti da emettere quando nel corso dell’esecuzione per il rilascio di beni immobili si rinvengano mobili estranei all’esecuzione. La nuova disciplina si applica decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In generale, l’ufficiale giudiziario che rinviene beni estranei all’esecuzione intima la parte tenuta al rilascio o il loro proprietario di asportarli, assegnando loro un termine.
L’atto di intimazione è messo a verbale, ma quando l’intimato non è presente gli viene notificato a spese dell’istante.
Nel caso in cui i beni non vengano asportati, la disciplina è diversa a seconda che i beni rinvenuti siano:
a) beni mobili: se entro il termine concesso l’intimato non provvede ad asportare i beni mobili, su richiesta e a spese della parte istante l’ufficiale giudiziario determina, anche a mezzo di rappresentazione fotografica o di ripresa audiovisiva [2], il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Se il valore di realizzo supera le spese di custodia e asporto l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode [3] e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;
b) documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati, gli stessi sono conservati, per un periodo di 2 anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese o scaduto il termine biennale si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i beni mobili.
Decorso il termine assegnato, il proprietario dei beni può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio, che provvede con decreto.
Il giudice dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio [4].
La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. L’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione [5], salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio.
In caso di vendita infruttuosa, l’ufficiale giudiziario dispone lo smaltimento o la distruzione dei beni.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.
note
[1] Art. 19 c. 1 lett. i) DL 132/2014 che sostituisce l’art. 609 cod. proc. civ.
[2] Ai sensi dell’art. 518 c. 1 cod. proc. civ.
[3] A norma dell’art. 559 cod. proc. civ.
[4] Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 530 e ss. cod. proc. civ.
[5] Liquidate ai sensi dell’art. 611 cod. proc. civ.
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