Per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell’interesse dei figli non è necessario richiedere un decreto ingiuntivo ma si può procedere direttamente con l’atto di precetto, allegando la documentazione di spesa.
Come recuperare le spese straordinarie per i figli?


Cosa fare se il padre non paga le spese per la scuola, per le visite mediche, per i viaggi, i libri e per le cure dei figli?
Quando il giudice fissa il mantenimento a carico del genitore che non vive insieme ai figli, gli impone di pagare un assegno mensile per le spese ordinarie e di partecipare, in misura pari al 50%, a tutte le spese straordinarie che di volta in volta si presentano. La violazione dell’uno o dell’altro obbligo consente di sporgere, nei suoi confronti, una querela per il reato di «violazione degli obblighi di assistenza familiare». Ma, da un punto di vista pratico, come recuperare le spese straordinarie per i figli?
Ad esempio, una volta che la madre ha pagato la retta per la scuola privata, le visite mediche, i libri scolastici, la gita o la palestra per i figli, come fa a farsi rimborsare dall’ex marito o compagno la quota a lui spettante? Cerchiamo di fornire qualche chiarimento pratico.
Indice
Rimborso spese straordinarie: come funziona?
In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre distinguere tra:
- le spese necessarie, che non devono essere concordate previamente dai genitori e che pertanto vanno rimborsate dietro semplice presentazione del documento giustificativo (scontrino, fattura, ecc.). Si pensi alle tasse universitarie, alle visite mediche, all’acquisto di occhiali, apparecchi ortodontici, gita scolastica, ecc.;
- le spese non necessarie, che invece vanno concordate di volta in volta. Il genitore che si opponga ad esse però deve fornire dei validi motivi di dissenso, che potrebbero anche consistere nelle sue disponibilità economiche non sufficienti a coprire il costo. Nel caso di contrasto, dovrà essere il giudice a decidere.
Come recuperare un credito?
Di norma, nel momento in cui si deve agire per recuperare un credito, è necessario rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento di condanna nei confronti del debitore: serve infatti il cosiddetto titolo esecutivo.
Tale titolo può essere, in presenza di una prova scritta, un «decreto ingiuntivo», per il quale la procedura è più semplice e veloce. In assenza del documento giustificativo del credito, è necessario intentare una causa ordinaria al fine di ottenere una sentenza di condanna.
Subito dopo la notifica del titolo esecutivo è necessario notificare al debitore il cosiddetto atto di precetto, ossia un ultimo avvertimento a pagare entro 10 giorni. Dopodiché, si può passare al pignoramento dei beni.
Come recuperare le spese straordinarie per i figli?
Ci si è chiesto se, in materia di recupero delle spese straordinarie, tale passaggio possa essere evitato: se cioè il titolo esecutivo sia la stessa sentenza di separazione o divorzio – che già prevede l’obbligo di corrispondere le spese straordinarie – o se invece sia necessario ricorrere nuovamente al giudice.
In un precedente, la Cassazione [1] ha detto che, in tema di recupero delle spese straordinarie sostenute dai genitori per i figli, occorre distinguere tra:
- le spese destinate ai bisogni ordinari del figlio e che, certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, finiscono per integrare l’assegno di mantenimento. Si pensi ad esempio alle tasse universitarie, all’acquisto dei libri scolastici, alle visite periodiche dall’oculista o dal dentista, al viaggio studio, ecc. In tali casi, per recuperare le spese non è necessario ricorrere nuovamente al giudice. Basta già la sentenza di condanna emessa nel giudizio di separazione e divorzio. È comunque necessario allegare al precetto il documento che consenta di individuare la spesa in modo certo;
- le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, che non hanno alcun legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento. Queste invece richiedono, per poter essere recuperate, l’esercizio di un’autonoma azione giudiziale. In tale giudizio è necessario verificare se la spesa era adeguata alle esigenze del figlio e proporzionata alle condizioni economiche del genitore tenuto al pagamento.
In altre circostanze, la Cassazione [2] è apparsa più permissiva stabilendo che per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell’interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l’atto di precetto, allegando la documentazione di spesa.
In particolare, la Corte ha detto che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi “pro quota” le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice. Ma ciò solo a condizione che il genitore creditore possa documentare l’effettivo sostenimento degli esborsi e la relativa entità. Tali documenti devono essere allegati all’atto di precetto. sicché se il precetto non contiene né indica i documenti (successivi alla sentenza di separazione o divorzio) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato, il pignoramento è illegittimo.
Tale regola è sicuramente vantaggiosa perché non impone al genitore collocatario dei minori un nuovo ricorso al giudice, riducendo così i tempi e i costi per il recupero del credito.
E difatti il genitore che ha anticipato la spesa può subito chiedere il rimborso, senza dover fare una nuova causa: basta infatti il semplice provvedimento di separazione o divorzio. Nel predisporre l’atto di precetto bisognerà conteggiare le spese anticipate e notificarlo all’altro genitore allegando assieme ad esso la documentazione delle spese anticipate (fatture e scontrini). Decorsi dieci giorni dalla notifica, in mancanza di pagamento, si può procedere con il pignoramento dei beni del genitore (ad esempio lo stipendio, il conto corrente, ecc.).
Come si tutela l’altro genitore che riceve il precetto con l’indicazione dei pagamenti richiesti se questi sono gonfiati o non documentati? Egli potrà fare eventualmente opposizione al precetto.
note
[1] Cass. 13/01/2021, n. 379
[2] Cass. sent. n. 40992/21 e n. 21241/16.
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