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I figli legittimi e i figli naturali

28 Novembre 2022 | Autore:
I figli legittimi e i figli naturali

I figli nati fuori dal matrimonio e che non sono stati riconosciuti da uno o da entrambi i genitori possono agire in giudizio per l’accertamento della paternità e della maternità.

Grazie alla riforma dell’istituto del riconoscimento dei figli naturali, avvenuta nel 2012 [1], non esiste più alcuna distinzione tra figli nati in costanza di matrimonio (cosiddetti figli legittimi) e figli nati fuori dal matrimonio (cosiddetti figli naturali). Tuttavia, affinché il legame tra i genitori e i figli naturali acquisti rilievo dal punto di vista giuridico, è necessario che il padre e la madre lo riconoscano. In mancanza di riconoscimento, i figli si definiscono “illegittimi”, anche se questo termine non viene più adoperato dalla legge. Ma in sostanza chi sono i figli illegittimi?

I figli illegittimi sono quelli nati fuori dal matrimonio, ad esempio da una convivenza o da una relazione extraconiugale, e che non sono stati riconosciuti da uno o da entrambi i genitori.

Il riconoscimento, in passato, non era ammesso in alcuni casi specifici come nell’ipotesi di figli incestuosi, cioè nati da un rapporto intercorso tra parenti stretti (ad esempio da un fratello e da una sorella o da un madre e da un figlio). Oggi, invece, è possibile riconoscere anche i figli incestuosi previa autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni, avuto riguardo agli interessi dei figli medesimi e al fine di evitare loro qualsiasi pregiudizio. Peraltro, i figli incestuosi possono agire in giudizio per ottenere il mantenimento, l’istruzione o l’educazione e, se maggiorenni e in stato di bisogno, gli alimenti.

Entriamo ora più nel dettaglio dell’argomento ed esaminiamo insieme prima l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità dei figli illegittimi e poi la procedura per il riconoscimento dei figli naturali.

Figli illegittimi: chi sono e come possono agire per il riconoscimento?

Come già anticipato sono figli illegittimi quelli nati da persone non unite in matrimonio tra loro e che non sono stati riconosciuti da uno o da entrambi i genitori. Tali soggetti possono comunque rivolgersi al giudice perché accerti la paternità o la maternità con l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità [2]. Se la loro domanda viene accolta, la relativa sentenza produce gli stessi effetti del riconoscimento.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ovvero anche con elementi presuntivi, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, purché siano gravi, univoci e concordanti.

Nell’ipotesi di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono comunque prova (della paternità) per cui occorre fornirne altre, anche mediante testimoni che confermino il legame sentimentale esistente tra i genitori del figlio che chiede il riconoscimento. Tali prove da sole però sono insufficienti. L’unico mezzo di prova che consente di accertare lo status di figlio con una certezza vicinissima al 100% è il test del Dna. Infatti, tramite l’analisi del materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, è possibile stabilire con estrema sicurezza se quest’ultimo sia effettivamente padre di colui che chiede la dichiarazione di paternità.

Se il presunto padre dovesse rifiutarsi di sottoporsi a tale esame ematologico, ingiustificatamente, tale comportamento potrà assurgere a prova di paternità, cioè potrà essere inteso dal giudice, insieme ad altri elementi di prova, come implicita ammissione della stessa [3].

Qual è l’iter per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità può essere intrapresa dai figli, se maggiorenni oppure, se minorenni, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Quest’ultimo, però, ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare prima di agire in giudizio. Altresì, l’azione può essere iniziata o proseguita dagli eredi dei figli naturali non riconosciuti che siano deceduti.

Se i figli minorenni hanno 16 anni, devono essere sentiti dal tribunale prima che l’azione sia promossa o proseguita.

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità può essere iniziata dai figli in qualunque momento e anche dopo anni dalla loro nascita. In questa ipotesi, infatti, la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio e l’azione è imprescrittibile.

I discendenti dei figli, invece, possono proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità entro 2 anni dal loro decesso.

La domanda va proposta con atto di citazione e i costi da sostenere per la procedura sono pari a un contributo unificato da 518,00 euro + 27,00 per diritti forfetizzati di notifica, per i maggiorenni. Invece, per i minorenni occorre pagare solo una marca da 27,00 euro per diritti forfetizzati di notifica.

Competente a decidere è il tribunale ordinario del luogo in cui risiede il presunto genitore o, qualora quest’ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. Il tribunale provvede in camera di consiglio.

Contro la sentenza pronunciata dal tribunale è possibile proporre appello, sempre con atto di citazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o, in mancanza, nel termine di 6 mesi dal suo deposito in cancelleria.

Nel procedimento, in ogni fase e grado, è indispensabile la partecipazione del pubblico ministero.

Per approfondire la materia è consigliata la lettura dell’articolo “Come riconoscere la paternità”.

Come avviene il riconoscimento dei figli naturali?

I figli nati fuori dal matrimonio possono essere riconosciuti dal padre e dalla madre anche se già sposati con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire sia congiuntamente sia separatamente [4].

I genitori, per poter effettuare il riconoscimento, devono avere compiuto i 16 anni, tranne se sono stati autorizzati dal giudice in considerazione delle circostanze del caso concreto e avuto riguardo all’interesse dei figli [5].

Il riconoscimento dei figli naturali può essere effettuato:

  • nell’atto di nascita;
  • con un’apposita dichiarazione, successiva alla nascita o al concepimento, rilasciata dinanzi all’ufficiale di stato civile;
  • in un atto pubblico (ad esempio in un atto notarile);
  • in un testamento, qualunque sia la forma e purché provenga da un notaio o da un altro pubblico ufficiale munito dei poteri di ufficiale di stato civile. Il riconoscimento tramite testamento produce effetti dal momento della morte del testatore.

Una volta effettuato, il riconoscimento non può essere revocato, neanche tramite testamento [6].

Come assume efficacia il riconoscimento dei figli naturali?

Affinché il riconoscimento dei figli naturali assuma efficacia, devono essere rispettate determinate condizioni. In particolare, se si tratta di minori di età inferiore a 14 anni, al riconoscimento deve prestare consenso il genitore che per primo ha riconosciuto i figli [7]. Peraltro, questi non può rifiutare il consenso al riconoscimento dell’altro genitore, se risponde all’interesse dei figli. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al giudice competente, che assegna un termine entro il quale deve notificare il ricorso all’altro genitore. Qualora non venga proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice pronuncia una sentenza nella quale tiene luogo della mancanza di consenso. Invece, se viene proposta impugnazione, il giudice assume i provvedimenti necessari per instaurare la relazione, dopo avere sentito i minori se hanno già compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, se capaci di discernimento. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento dei minori e al loro cognome [8].

Se i figli da riconoscere hanno già compiuto i 14 anni di età devono prestare il proprio consenso al riconoscimento [9].

Riconoscimento figli naturali: quali effetti conseguono?

Tra gli effetti giuridici del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio rientra l’assunzione della responsabilità genitoriale, il cui esercizio spetta ad entrambi i genitori, se il riconoscimento è stato fatto da tutti e due e gli stessi convivono, altrimenti spetta al genitore che convive con i figli.

Qualora i figli non dovessero convivere né con il padre né con la madre, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta al primo che ha effettuato il riconoscimento.

In alcuni casi il giudice, valutate le circostanze concrete e tenuto conto degli interessi primari dei figli, può escludere entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale e nominare un tutore.

Per approfondire la materia è consigliata la lettura degli articoli “Come riconoscere il figlio naturale” e “Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: come funziona?”.


note

[1] L. n. 219/2012.

[2] Art. 269 cod. civ.

[3] Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9727/2010.

[4] Art. 250, co. 1, cod. civ.

[5] Art. 250, co. 5, cod. civ.

[6] Art. 256 cod. civ.

[7] Art. 250, co. 3, cod. civ.

[8] Art. 250, co. 4, cod. civ.

[9] Art. 250, co. 3, cod. civ.


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