Esecuzione forzata immobiliare esattoriale: acquisto tramite eredità del bene pignorato e accettazione tacita dell’eredità.
Espropriazione immobiliare esattoriale: se Equitalia intende pignorare un immobile ricevuto dal debitore in eredità e per il quale quest’ultimo non abbia ancora trascritto l’accettazione dell’eredità, potrà essa stessa richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione [1], prima di disporre la vendita forzata [2], ma a condizione che il chiamato all’eredità abbia compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità,
Qualora, invece, il chiamato all’eredità abbia compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, la vendita potrà essere disposta solo dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
A dirlo è stata una recente sentenza della Cassazione [3].
Secondo il codice civile [4], l’erede accetta tacitamente l’eredità quando compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non fosse proprio per la sua qualità di erede.
Affinché ci sia accettazione tacita l’erede deve compiere l’atto (per esempio, la vendita del bene ereditato) volontariamente e con consapevolezza che tale atto incide sui beni dell’asse ereditario, ma non è necessario che il chiamato sia anche consapevole che in tal modo egli sta accettando implicitamente l’eredità.
Ecco alcuni esempi di accettazione tacita: dare procura a un terzo per la vendita di un bene ereditario, l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, l’effettuazione della voltura catastale su un bene immobile appartenente all’asse ereditario, ecc.
Non costituiscono accettazione tacita, invece, i seguenti atti: la denuncia di successione e il versamento dell’imposta, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, il semplice possesso dei beni ereditari (il chiamato potrebbe avere interesse a compiere atti conservativi o di vigilanza), ecc.
Per la nostra legge, in due casi si presume l’accettazione tacita di eredità (cosiddetta presunzione di accettazione):
1. se il chiamato all’eredità dona, vende o anche solo cede (ad esempio con un contratto preliminare) i suoi diritti di successione a un terzo estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi ultimi.
2. se il chiamato all’eredità rinuncia ai diritti di successione dietro corrispettivo o a favore di alcuni (ma non di tutti) gli altri chiamati.
note
[1] Sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.
[2] Ai sensi dell’articolo 78 del Dpr 602/1973
[3] Cass. sent. n. 11638 del 26.05.2014.
[4] Art. 476 cod. civ.
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