No detrazione IVA al casello stradale per auto a uso promiscuo


Pedaggio: riduzione solo con la prova dell’uso esclusivo delle vetture per l’attività d’impresa.
Vietato detrarre l’Iva dai pedaggi stradali per l’auto a uso promiscuo. La detrazione dell’imposta può essere riconosciuta solo se il titolare prova l’uso esclusivo dei veicoli per l’attività d’impresa.
Il chiarimento proviene da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia [1].
Secondo i giudici tributari perugini il contribuente deve fornire documentazione che provi l’effettivo utilizzo dei veicoli per l’attività di impresa. Peraltro il pagamento di pedaggi, non essendo attinenti alle spese per acquisto di veicoli o manutenzione, non può comportare la detrazione dell’Iva.
Ricordiamo che, terminato ciascun percorso autostradale, se il conducente non avanza alcuna richiesta al casellante, quest’ultimo normalmente non rilascia alcun documento di attestazione del pagamento ricevuto.
Ed invece, per poter procedere con la detrazione dell’IVA (e/o la deduzione dai propri redditi) del costo del pedaggio, è necessaria la fattura o altro documento probatorio della spesa sostenuta, che pertanto dovrà essere espressamente richiesto da imprese e titolari di partita iva al casellatnte.
Il conducente può però richiedere l’emissione di un “attestato di transito” (detto spesso ricevuta o anche scontrino), col quale richiedere successivamente l’emissione della fattura.
Gli Enti Concessionari delle autostrade sono tenuti all’emissione della fattura per i pedaggi soltanto dietro specifica richiesta scritta da parte degli utenti [2].
La richiesta di fattura va inviata per posta su un apposito modellino all’ente che ha incassato il pedaggio, corredata dai documenti comprovanti l’avvenuto pagamento del pedaggio.
Proprio ieri abbiamo commentato una sentenza secondo cui l’auto ad uso promiscuo non fa scattare l’accertamento fiscale tramite redditometro.
note
[1] CTR Perugia, sent. n. 109/14. Ad avviso del contribuente, l’art. 19 bis del decreto legge 258/06 sulla detrazione dell’imposta in misura superiore a quella forfettaria del 40 per cento, era stato applicato in modo errato, perché in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia Ue (sentenza C-228/05, 14.09.2006, sez. terza) che boccia il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture aziendali.
art. 1 del D.M. 20 luglio 1979, in applicazione del disposto dell’art. 22, [2] D.P.R. n. 633/1972.