La Cassazione interviene contro l’invio di materiale pubblicitario senza informativa e consenso dell’utente-consumatore.
È tempo di dire stop all’invio indiscriminato di materiale pubblicitario attraverso email, fax o alle continue telefonate provenienti da numeri anonimi. Esistono norme ben precise, puntualmente calpestate dalle società di marketing solo perché gli utenti martellati dalle comunicazioni pubblicitarie preferiscono non affrontare i costi della giustizia. Ma ci sono tante strade per agire.
Fax
Innanzitutto la conferma: una recente sentenza della Cassazione [1] ha stabilito che l’invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici deve essere sempre preceduto da
1. l’informativa sul trattamento del dato personale dell’utente contattato;
2. dall’acquisizione del consenso del titolare dei dati all’invio di materiale pubblicitario.
In entrambi i casi è necessaria la prova scritta e, soprattutto, non è sufficiente il consenso lasciato a un soggetto diverso che poi lo abbia ceduto a terzi. Così, per esempio, se il consumatore abbia firmato il consenso alla società “Alfa” e quest’ultima, poi, abbia ceduto tutte le proprie attività alla società “Beta”, i consensi firmati alla prima non potranno essere utilizzati dalla seconda.
In mancanza di tali due presupposti, chi invia fax pubblicitari commette due illeciti amministrativi, consistenti, da un lato, dall’omessa informativa ai sensi del “codice della privacy” [2] e, dall’altro, dalla non assentita comunicazione automatizzata [3], sempre ai sensi del codice della privacy.
DEM ed email spam
Nello stesso senso, si era pronunciato il Garante della Privacy qualche settimana fa nel sottolineare che l’invio di email con materiale pubblicitario, da parte di chi gestisce un servizio di newsletter periodica relativa a un sito internet, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto iscritto. Si tratta delle cosiddette DEM (direct e-mail marketing): sono email pubblicitarie che ci vengono inviate da una rivista online insieme alla consueta newsletter. Secondo l’Authority, però, anche questi invii sono illegittimi se, nell’informativa sul consenso al trattamento dei dati, l’utente non ha dato apposito consenso.
Telemarketing
Delle telefonate pubblicitarie – di cui tutti sono vittima, ormai anche sulla telefonia mobile – abbiamo già parlato diverse volte in queste pagine. Per cui vi rinviamo alla lettura di:
– Come opporsi alle telefonate pubblicitarie indesiderate
– Telefonate pubblicitarie del telemarketing: come difendersi
Tutela
Ovviamente, per chi voglia evitare come la peste gli avvocati e le cause in tribunale, specie per importi così modesti, la via che si apre è quella della denuncia al Garante per la Privacy, il quale, a seguito della segnalazione, è tenuto ad aprire un’istruttoria. La denuncia andrà motivata e documentata accuratamente.
Diversamente si può procedere, con costi non elevati, mediante l’intervento di un organismo di mediazione affinché quest’ultimo promuova un incontro finalizzato al raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti.
note
[1] Cass. sent. n. 14326/2014 del 24.06.2014.
[2] Cod. Privacy, D.lgs. 196/2003, artt. 13 e 161.
[3] Cod. Privacy, D.lgs. 196/2003, artt. 23,130, 162 co. 2 bis, 167.