Nel giudizio di opposizione al verbale, di fronte alla contestazione del trasgressore, è il Comune che deve dimostrare come l’accertatore fosse autorizzato a rilevare l’infrazione alle norme sui parcheggi.
Divieto sosta o strisce blu: se la multa è dell’ausiliare traffico può essere nulla


Cassazione: l’ordinanza che incrimina gli enti locali che non riescono a dimostrare la legittima nomina degli ausiliari del traffico.
A rischio nullità le multe sulle strisce blu o quelle per divieto di sosta elevate dagli ausiliari del traffico. Infatti la contravvenzione è invalida se contestata da un ausiliario non abilitato.
In caso di impugnazione da parte del trasgressore dovrà allora essere l’autorità amministrativa a dimostrare, nel giudizio davanti al giudice di pace contro il verbale di accertamento, la legittimità della nomina, e quindi l’esistenza e la validità della delibera dell’ente locale. Diversamente il magistrato dovrà necessariamente annullare la multa.
A chiarirlo è stata una ordinanza della Cassazione di poche ore fa [1].
La Suprema corte ricorda che gli ausiliari del traffico [2] sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada “solo se queste concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici [3]. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, davanti alla contestazione dell’opponente, non provi la legittimità della loro nomina, il verbale va annullato.
note
[1] Cass. ord. n. 22867/14 del 28.10.2014.
[2] Art. 1, l. n. 127/1997.
[3] Le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’articolo 12 Cds, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.