Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Quando non versare le ritenute è reato?

15 Luglio 2022 | Autore:
Quando non versare le ritenute è reato?

Come viene punito l’illecito del datore di lavoro che opera le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti ma poi non le versa all’Erario.

I lavoratori dipendenti hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi maturati. A questo adempimento deve provvedere il datore di lavoro, che opera le trattenute sulle retribuzioni, ed integra la parte rimanente per arrivare al totale previsto. Ma non sempre lo fa. Quando non versare le ritenute è reato? Il comportamento più grave non è quello di non operare affatto le ritenute, ma quello di prelevarle dalle retribuzioni e poi non versarle: così facendo il datore di lavoro trattiene indebitamente quelle somme per sé, danneggiando sia i lavoratori sia lo Stato.

Per punire queste condotte illecite esiste il reato di omesso versamento di ritenute, sul quale però a luglio 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale con una pronuncia a sorpresa [1], che ha di fatto scriminato alcune ipotesi di reato che erano state introdotte nel 2015 per inasprire le sanzioni; dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma, si torna così al regime precedente, che è più blando perché le soglie di punibilità oltre le quali scatta il reato sono più elevate, mentre chi si mantiene sotto soglia rimane indenne.

Cerchiamo di orientarci in questo quadro, apparentemente complesso, per capire quando non versare le ritenute è reato e quando, invece, costituisce un semplice illecito amministrativo.

Il reato di omesso versamento di ritenute

L’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali è previsto dalla legge come reato [2], punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro, quando l’importo delle ritenute operate ma non versate supera la soglia di punibilità di 10mila euro annui.

Pertanto, se l’ammontare dei contributi non versati non supera i 10mila euro complessivi per ciascuna annualità, il fatto non ha rilevanza penale e si applica soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 10mila ad un massimo di 50 mila euro.

Esclusione dalla punibilità

Anche quando gli importi delle ritenute non versate superano la soglia dei 10mila euro annui, il trasgressore può andare esente dalla pena se versa le ritenute dovute entro 3 mesi dalla data della contestazione o della notifica dell’accertamento dalla violazione. Grazie a questa clausola di esclusione della punibilità il datore di lavoro può estinguere anche la sanzione amministrativa prevista se l’importo delle ritenute operate e non versate non superava i 10mila euro.

Proscioglimento per tenuità del fatto

La giurisprudenza [3] ritiene applicabile anche al reato di omesso versamento di ritenute la speciale esimente della «particolare tenuità del fatto», prevista dall’art. 131 bis del Codice penale, che consente il proscioglimento quando la condotta del datore di lavoro risulta occasionale e le soglie di punibilità di 10mila euro annui di contributi non versati sono state superate di poco. La Corte di Cassazione [4] ha esteso l’esimente anche ai casi di reiterazione del reato in più annualità diverse.

L’intervento della Corte Costituzionale

La nuova pronuncia della Corte Costituzionale [1] ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la norma di legge [5] che nel 2015 aveva aggiunto nella fattispecie di reato il riferimento al modello 770, attraverso il quale i datori di lavoro che operano in qualità di sostituti d’imposta nei confronti dei loro dipendenti indicano l’ammontare delle trattenute previdenziali e assistenziali operate, ai fini della liquidazione e del versamento.

La Consulta ha sottolineato l’illegittima disparità di trattamento esistente tra chi presentava un modello 770 veritiero, ma omettendo di versare le ritenute indicate veniva punito, e chi, invece, presentava una dichiarazione falsa, indicando un debito al di sotto della soglia di rilevanza penale, e andava esente da sanzione. I giudici costituzionali hanno descritto questo fenomeno come una palese «irragionevolezza» del legislatore delegato, che ha inserito arbitrariamente nella fattispecie penale una condotta esorbitante dal perimetro assegnato nella legge di delega. Insomma, l’applicazione della norma penale non può dipendere dalla “scelta” del contribuente che decide di dichiarare o meno le somme (nel nostro caso, le ritenute operate), cercando di rimanere sotto soglia e così incidendo a suo piacimento sulla quantificazione del debito contributivo o dell’imposta evasa.

A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, la condotta sanzionabile a livello penale è tornata ad essere quella che riguarda le ritenute certificate per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta: rivive la norma incriminatrice nella sua formulazione originaria prima del 2015, secondo cui: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute [dovute sulla base della stessa dichiarazione o: questa parte è stata espunta, n.d.r.] risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta».

Viceversa, non costituisce più reato il mancato versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione di sostituto d’imposta ma per le quali non c’è prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti (cioè ai lavoratori dipendenti), come già aveva affermato, nel 2019, la Corte di Cassazione [6]. La mancata presentazione del modello 770 non è stata toccata dalla declaratoria di incostituzionalità e rimane un reato autonomo, punito con la reclusione da 2 a 5 anni quando l’ammontare delle ritenute non versate supera i 50mila euro [7].

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni leggi anche gli articoli “Omesso versamento ritenute previdenziali: ultime sentenze” e “Omesso versamento ritenute dipendenti: quando è reato“.


note

[1] C. Cost. sent. n. 175 del 14.07.2022.

[2] Art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000 e art. 2, co. 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. in L. n.  638/1983.

[3] Cass. sent. n. 39413/2018 e n.649/2017.

[4] Cass. sent. n. 9909/2021.

[5] D.Lgs. n. 158/2015 in relazione all’art. 7, co.1, lett. b) della L. delega n. 23/2014.

[6] Cass. S.U. sent. n. 10378/2019.

[7] Art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube