Notifica di cartella di Equitalia valida se data all’altro coniuge in lite


Coniugi smemorati o, in conflitto, che non si parlano più: la consegna al convivente è ugualmente valida perché è sufficiente la notifica all’indirizzo di residenza.
Cosa hanno in comune il fisco, Equitalia e un rapporto tra coniugi che non si parlano più? Apparentemente un lungo periodo di litigio, in una coppia, potrebbe essere il preludio di una imminente separazione. Ma i problemi potrebbero non fermarsi qui.
Se, infatti, il postino dovesse bussare alla porta per recapitare una cartella esattoriale destinata ad uno dei due coniugi, ma a ritirarla è l’altro e quest’ultimo, tuttavia, non la consegna all’effettivo destinatario (volontariamente o distrattamente), la notifica si considera ugualmente valida. E ciò perché, ai fini della correttezza del procedimento di notifica, è sufficiente che l’atto sia stato consegnato nell’indirizzo di residenza.
A dirlo è stata la Cassazione in una sentenza di ieri [1].
L’ipotesi del litigio è solo una delle tante. Ma la casistica potrebbe essere infinita: quella, per esempio, di un convivente smemorato o di un anziano genitore che sta perdendo la memoria. O anche di una persona poco ordinata che conserva la posta, ma non ricorda poi dove l’ha messa.
Così, poi, il coniuge che non ha avuto in mano il plico di Equitalia e né gliene è stata fatta menzione dal convivente non solo vede sfumare i termini per fare opposizione alla richiesta di pagamento, ma potrà anche subire un’iscrizione di ipoteca o un fermo auto senza poterci fare più nulla.
La Suprema Corte non vuole sapere storie: un rapporto di conflittualità coniugale, anche se lascia presumere che il destinatario effettivo dell’atto non sia venuto a conoscenza di quanto notificatogli, non rileva ai fini della notifica. Che comunque si considera valida.
note
[1] Cass. sent. n. 22928 del 29.10.2014.
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