Si può pignorare la pensione di reversibilità?


Il trattamento pensionistico dovuto ai familiari di una persona deceduta può essere sottoposto a pignoramento? Ecco cosa dice la legge.
Tuo marito, che era un dipendente pubblico, è morto e tu vivi grazie alla pensione di reversibilità che ti eroga l’Inps. Non è una somma elevata, ma ti consente di andare avanti dignitosamente. Purtroppo, a causa delle tue condizioni economiche tutt’altro che floride, non hai potuto pagare alcune mensilità di affitto ed hai preferito trasferirti in un appartamento più modesto. Non hai ancora saldato il tuo debito con il precedente padrone di casa e temi che possa iniziare nei tuoi confronti un pignoramento togliendoti il poco che possiedi. In particolare, ti chiedi se si può pignorare la pensione di reversibilità. In questo articolo troverai la risposta. Vedremo quali sono le caratteristiche di questo trattamento economico, entro quali limiti i creditori possono aggredirlo e come evitare che ciò avvenga.
Indice
Cos’è la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità è un trattamento economico istituito nel nostro Paese nel secolo scorso, tramite un regio decreto [1]. Essa spetta ad alcuni familiari del lavoratore deceduto ed è pari a una certa percentuale di quella che veniva percepita dal defunto. L’importo varia secondo la parentela e a seconda che gli aventi diritto siano uno soltanto o in numero maggiore. Occorre, inoltre, che il lavoratore al momento della sua morte fosse già in pensione o avesse maturato dei requisiti minimi contributivi.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità:
- il coniuge, anche se separato, o l’unito civilmente;
- a certe condizioni, il coniuge divorziato;
- i figli che sono ancora minorenni alla data della morte del pensionato;
- i figli inabili al lavoro a prescindere dall’età;
- a determinate condizioni, i figli maggiorenni studenti;
- in assenza del coniuge o dei figli, oppure se questi non hanno diritto alla reversibilità, i genitori;
- se mancano anche i genitori, i fratelli e le sorelle non sposati.
Presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità è quello di trovarsi a carico del familiare defunto al momento della sua morte, cioè essere da lui abitualmente mantenuti.
La pensione di reversibilità può essere pignorata?
Si può pignorare la pensione di reversibilità? La risposta è, purtroppo, affermativa. Infatti la legge [2] prevede espressamente i trattamenti economici che non possono essere assoggettati a pignoramento. Essi sono:
- i crediti alimentari. Il Codice civile [3] stabilisce che, in alcuni casi e a determinate condizioni, una persona che si trova in stato di bisogno ha diritto a ricevere quanto necessario al suo sostentamento da soggetti a lei legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
- i sussidi di sostentamento erogati a persone rientranti nell’elenco dei poveri;
- i sussidi di maternità o di malattia, nonché quelli per funerali dovuti da istituzioni benefiche, casse di assicurazione o enti assistenziali.
Come si può notare, la pensione di reversibilità non rientra nell’elenco dei trattamenti economici impignorabili. Pertanto essa può essere sottoposta ad esecuzione forzata, sia pure entro certi limiti che vedremo tra poco.
Come avviene il pignoramento della pensione di reversibilità?
Il pignoramento della pensione di reversibilità, come quello delle altre forme pensionistiche e degli stipendi, può avvenire assoggettando ad esecuzione:
- il denaro erogato a tale titolo e presente sul conto corrente del beneficiario;
- le mensilità che devono essere ancora corrisposte al titolare dall’Inps o da altro Istituto previdenziale.
La procedura alla quale si ricorre in entrambi i casi è quella del pignoramento presso terzi [4]. Ecco come funziona:
- il creditore notifica al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario, il titolo esecutivo [5], che è un documento dal quale il credito risulta ufficialmente e nel suo esatto ammontare; può trattarsi di una sentenza o di un decreto ingiuntivo, ma anche di un assegno, una cambiale o un atto notarile;
- successivamente al titolo, o insieme ad esso, occorre notificare al debitore un atto di precetto [6], consistente nell’intimazione di pagare il debito risultante dal titolo, oltre interessi e spese, entro dieci giorni;
- decorso il suddetto termine, viene notificato l’atto di pignoramento al debitore e al terzo. Quest’ultimo è un soggetto che detiene il denaro del creditore o che deve versargli delle somme alle quali ha diritto; si tratterà, quindi, della banca o della posta presso la quale egli ha il conto o dell’Istituto previdenziale che eroga la pensione. Nell’atto viene intimato al debitore e al terzo di non disporre del denaro e, nel contempo, li si invita a comparire davanti al giudice dell’esecuzione in una data di udienza;
- davanti al giudice il terzo dichiara l’importo del denaro appartenente al debitore o che deve essergli erogato. Quindi, se la pensione è già stata depositata in banca, il direttore dell’Istituto di credito o un suo delegato specifica il saldo attivo del conto; se invece la pensione deve ancora essere erogata, sarà un rappresentante dell’Istituto previdenziale a precisare il suo ammontare mensile;
- a questo punto, il giudice assegna al creditore una somma corrispondente all’importo del credito, oltre agli interessi e alle spese di procedura.
Tuttavia, la pensione non può essere pignorata per intero; infatti:
- se essa si trova già sul conto corrente del debitore, il limite massimo pignorabile corrisponde al triplo dell’assegno sociale. Quest’ultimo, per il 2022, è fissato in euro 468,11; il triplo è pertanto pari a euro 1.404,33;
- se la pensione deve ancora essere erogata, può essere pignorata nella misura di un quinto del suo ammontare. Se ciò non basta a coprire l’importo del credito con gli interessi e le spese, il giudice dispone che l’Istituto previdenziale versi al creditore, ogni mese, la quinta parte della pensione, fino all’integrale pagamento di quanto dovuto dal debitore. Qualora il creditore sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il pignoramento potrà riguardare una frazione della pensione, che va da un decimo a un quinto di essa secondo il suo ammontare.
Come evitare il pignoramento della pensione di reversibilità?
Abbiamo visto che la pensione di reversibilità si può pignorare. A questo punto, va detto che c’è un caso in cui è possibile evitarlo: qualora il familiare defunto, di cui si percepisce una parte della pensione, avesse dei debiti che si sono trasmessi al beneficiario della pensione stessa.
Per spiegare come funziona questa possibilità facciamo un esempio.
Carlo ha dei debiti con il Fisco e muore senza essere riuscito a pagarli. Sua moglie Marta, chiamata a diventarne erede, ha diritto a percepire la pensione di reversibilità. Gli eredi, purtroppo, succedono al defunto non solo nei diritti, ma anche nelle situazioni debitorie. Marta però può evitare che l’ufficiale giudiziario bussi alla sua porta rinunciando all’eredità del marito, secondo quanto previsto dal Codice civile [7]. In questo modo, i debiti del defunto non si trasmetteranno a lei; potrà invece percepire la pensione di reversibilità, che spetta ai familiari superstiti non per eredità, ma perché la legge attribuisce loro un preciso diritto in tal senso.
note
[1] R.D.n. 636/1939.
[2] Art. 545 co. 1 e 2 cod.proc.civ.
[3] Art. 433 cod. civ.
[4] Art. 543 e seguenti cod.proc.civ.
[5] Art. 474 cod.proc.civ.
[6] Art. 480 cod.proc.civ.
[7] Art. 519 cod. civ.