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Delega assemblea di condominio: può essere parziale?

18 Luglio 2022 | Autore:
Delega assemblea di condominio: può essere parziale?

È ammessa una delega limitata ad alcuni punti dell’ordine del giorno, purché siano predeterminati; cosa succede se il delegato si discosta dalle istruzioni ricevute.

Ti è arrivato l’avviso di convocazione per la prossima assemblea di condominio: sai già non potrai partecipare di persona, ma vorresti delegare qualcuno al posto tuo, magari dandogli istruzioni su come comportarsi nella discussione ed anche su come votare nelle varie deliberazioni. Tuttavia vorresti limitare la delega soltanto ad alcuni punti indicati nell’ordine del giorno, e non conferirla per gli altri. Ma una delega per l’assemblea di condominio può essere parziale, cioè limitata a singoli punti, anziché globale per tutti gli argomenti da trattare e per le conseguenti decisioni da assumere nella riunione?

Una scelta del genere può essere strategica quando gli argomenti posti all’ordine del giorno sono eterogenei e si ha interesse a partecipare alla votazione, anche mediante un delegato, solo per alcuni di essi, mentre per i rimanenti si decide di astenersi o di rimanere assenti. In sostanza, in questo modo il delegato riceve una fiducia condizionata, e il suo potere di intervento e di voto in assemblea sarà  circoscritto agli argomenti prestabiliti dal delegante. Questo risultato è possibile, quindi la delega può essere anche parziale, ma a condizione che il modulo di conferimento indichi con precisione i punti dell’ordine del giorno per i quali essa viene conferita, altrimenti, se questa specificazione manca, la delega viene intesa come globale ed omnicomprensiva, senza limitazioni.

Delega per l’assemblea di condominio: le regole

La legge [1] stabilisce le seguenti regole per il rilascio e la validità della delega in assemblea di condominio:

  • ogni condomino può intervenire all’assemblea personalmente o a mezzo di un proprio rappresentante designato, quindi la facoltà di delega è libera;
  • il delegato deve essere sempre munito di delega scritta: non sono ammesse forme diverse, come una delega verbale, telefonica o conferita con un messaggio su WhatsApp; la giurisprudenza ritiene valida la delega per e-mail, purché sia accertata l’identità del delegante [2];
  • se i condomini sono più di 20, ogni delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore millesimale di proprietà (ad esempio, in un condominio con 25 membri, nessuno può avere più di 5 deleghe e per più di 200 millesimi);
  • si può delegare un familiare, un altro condomino, un inquilino o anche un estraneo alla compagine condominiale;
  • non si può in nessun caso delegare l’amministratore;
  • se l’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, i comproprietari hanno diritto a nominare un solo rappresentante in assemblea, anziché uno per ciascuno [3].

Delega per l’assemblea di condominio: come deve essere

Il modulo di delega – che, come abbiamo detto, deve essere sempre scritto – viene quasi sempre allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea, per comodità. In ogni caso esso deve riportare il nome ed il cognome del delegante e del delegato, l’indicazione dell’assemblea per la quale la delega viene conferita, la data di rilascio e la firma del delegante. Oltre a questi elementi indispensabili, può contenere anche indicazioni specifiche sul tipo di voto da esprimere per i vari punti posti all’ordine del giorno, fermo restando che, se il delegato se ne discosta, il suo voto espresso in assemblea sarà comunque valido, ed egli risponderà soltanto nei confronti del delegante per non essersi attenuto alle istruzioni ricevute.

La delega deve essere consegnata dal delegato al presidente dell’assemblea prima dell’inizio della riunione, in modo da poter calcolare il numero dei partecipanti da considerare presenti e dei relativi millesimi espressi (questo conteggio preliminare è indispensabile per dichiarare la valida costituzione della seduta), e di poter valutare l’eventuale eccesso di delega se il numero di condòmini è superiore a 20 ed un delegato supera un quinto del totale.

Delega parziale: è ammessa?

La giurisprudenza ammette la possibilità di conferire una delega parziale, quindi la risposta al nostro quesito di partenza è affermativa: di recente la Corte di Cassazione [4] ha precisato che ogni condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all’assemblea fissando i limiti del mandato, e dunque anche soltanto per discutere e votare uno o alcuni argomenti da trattare all’ordine del giorno, e non tutti (per i rimanenti, il condomino delegante sarà considerato assente).

Se questo limite non viene rispettato, secondo la Suprema Corte il condomino delegante è l’unico soggetto «legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega e l’esorbitanza dell’attività del delegato rispetto ai limiti del mandato conferito, e non anche gli altri condòmini, estranei a tale rapporto»: in altre parole, se il delegato “sconfina” dalle istruzioni ricevute e dalle attribuzioni che il delegante gli aveva conferito, gli altri condòmini non possono eccepire alcunché e non potranno chiedere l’annullamento delle delibere adottate per il vizio di eccesso di delega, che in questo caso non sussiste.


note

[1] Art. 67 disp. att. Cod. civ.

[2] Trib. Roma, sent. n. 78/2021.

[3] Art. 1106 Cod. civ.

[4] Cass. sent. n. 22958/2022.


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