Cass. civ., sez. trib., ord., 26 luglio 2022, n. 23292
Presidente Esposito – Relatore Penta
Ritenuto in fatto
1. M.D. impugnava l’atto di diniego di rimborso dell’imposta versata in base all’aliquota ordinaria, pur sussistendo i presupposti dell’agevolazione “prima casa”, in relazione alla registrazione del 28/09/2006 del decreto di trasferimento emesso da Tribunale di Ragusa di una unità immobiliare acquistata all’incanto.
2. La CTP accoglieva il ricorso e, sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando che dagli atti di causa risultava dovuta l’imposta in misura ridotta, avendo il contribuente dimostrato che l’immobile acquistato era destinato ad abitazione principale.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Ritenuto in diritto
1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota II bis della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In particolare, si sostiene che la CTR abbia fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata dall’Ufficio, della sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione prima casa senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso dei requisiti nè in sede di aggiudicazione nè in occasione della registrazione.
1.1. Il motivo è fondato.
Il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle corrispondenti lettere dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117/2010; 23588/2011) a ritenere, in modo condivisibile, “che il caso in esame costituisca un’eccezione unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n. 10354 del 2007 e n. 14117 del 2010, cit.)”.
Si è, pertanto, precisato che “Le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene” (cfr. Cass. nn. 11907/2018, 635/2017, 2261/2014 e 9569/2013).
L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, va, in conseguenza, cassata e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo, essendo incontroverso che la prescritta dichiarazione sia stata resa dopo la registrazione del decreto di trasferimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimato al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.