Contribuente irreperibile: notifica Equitalia nulla se non sono indicate le ricerche fatte per rintracciarlo


Differenze tra irreperibilità relativa e assoluta: se il destinatario è solo assente o se sconosciuta la residenza.
Il procedimento previsto dall’articolo 140 c.p.c. può essere seguito solo quando l’indirizzo di residenza è conosciuto e l’atto non è stato ricevuto per altri motivi
Il contribuente è irreperibile? Prima di fare il deposito dell’atto alla Casa Comunale (e, dopo di ciò, inviare al destinatario una seconda raccomandata a.r. con l’avviso di suddetto deposito), l’ufficiale giudiziario – o chiunque, al suo posto, notifichi la cartella esattoriale di Equitalia – deve effettuare delle ricerche per rintracciare il soggetto. Ma ciò non basta: la relata di notifica, che viene scritta a tergo del plico da notificare, deve contenere l’attestazione di tali ricerche. Diversamente tutto il procedimento è nullo.
Il chiarimento proviene da una recente sentenza della Cassazione [1].
Nei casi di impossibilità di effettuare la notifica, la legge disciplina due diverse ipotesi.
1 | Irreperibilità relativa
Quando sia conosciuto l’indirizzo di residenza del contribuente e l’atto non è stato ricevuto per altri motivi (come la sua temporanea assenza o il rifiuto a ricevere l’atto da parte sua o dei familiari conviventi o del portiere), la legge [2] impone il deposito alla Casa Comunale del plico con invio al contribuente di un secondo avviso tramite raccomandata a.r.
2 | Irreperibilità assoluta
Quando, invece, non è possibile reperire il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, il messo notificatore, prima di depositare il plico alla Casa Comunale, ha l’obbligo di effettuare delle ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un semplice mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Ebbene, di tale attività deve esserne fatta menzione nella relata di notifica, altrimenti tutto il procedimento è nullo e l’eventuale pignoramento effettuato da Equitalia è impugnabile davanti al giudice.
note
[1] Cass. ord. n. 24260 del 13.11.2014.
[2] Art. 140 cod. proc. civ. per come richiamato dll’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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