Lo sai che? Sequestro di periodico online: la questione alle Sezioni Unite
Lo sai che? Pubblicato il 17 novembre 2014
> Lo sai che? Pubblicato il 17 novembre 2014
È legittimo il sequestro preventivo di una testata giornalistica online? È corretto escludere la stampa online dalle tutele garantite alla carta stampata? La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione che dovranno fornire una soluzione definitiva.
Appena qualche mese fa (leggi: “Siti internet: sequestro legittimo. No garanzie come la stampa cartacea”) avevamo commentato l’ennesima pronuncia della Cassazione che dava il via libera al sequestro preventivo tramite oscuramento di contenuti giornalistici online.
La sentenza del marzo scorso era soltanto l’ultima di una lunga serie di pronunce con le quali la Cassazione ha sempre escluso l’applicabilità ai siti internet, anche regolarmente registrati come stampa periodica, delle stesse garanzie riservate alla stampa su carta.
Il trattamento diseguale era giustificato richiamando le profonde differenze fra carta stampata e pagine web, dato che queste ultime una volta immesse in Rete diventano pressoché incontrollabili.
Adesso però le cose potrebbero cambiare.
Con un’ordinanza del 30 ottobre scorso [1], la Prima Sezione penale della Cassazione ha infatti chiesto il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte, il massimo Collegio della Cassazione, cui vengono rivolti i quesiti più spinosi e controversi per ottenere un pronunciamento autorevole e definitivo.
Il fatto riguarda il sequestro, tramite oscuramento, di una pagina dell’edizione online di un noto quotidiano a diffusione nazionale, contenente un articolo ritenuto diffamatorio.
Nel procedimento penale il Tribunale ordinava la misura cautelare del sequestro preventivo, al fine di evitare l’ulteriore diffusione dell’articolo.
Il direttore del periodico impugnava la decisione del Tribunale dinanzi alla Cassazione la quale, a sorpresa, ha ritenuto dubbia la legittimità dell’orientamento finora dominante.
Il primo problema, secondo la Corte, riguarda il fatto che l’oscuramento della pagina richiede l’imposizione all’imputato di un obbligo di “fare”, ciò che il codice di procedura penale non prevede in materia di sequestro.
Il secondo problema, certamente più complesso e rilevante, riguarda l’esclusione dei siti web dalle garanzie riservata alla carta stampata. Secondo i Giudici, infatti, la maggiore offensività dei contenuti web rispetto ai giornali stampati non può giustificare l’esclusione delle garanzie poste a tutela della libertà di stampa costituzionalmente tutelata.
Non resta perciò che aspettare il pronunciamento delle Sezioni Unite, per capire se i numerosi appelli per una maggiore libertà per la stampa online saranno finalmente esauditi o, al contrario, definitivamente frustrati.
note
[1] Cass. pen. ord. 30 ottobre 2014, n. 45053.
Autore immagine: 123rf com
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