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Incidente stradale: che valore ha il verbale della polizia?

28 Settembre 2022 | Autore:
Incidente stradale: che valore ha il verbale della polizia?

Cos’è il principio di pari responsabilità? Che cos’è un atto pubblico? In quali casi il verbale degli agenti stradali ha fede privilegiata?

Quando si commette un sinistro i soggetti coinvolti possono mettersi d’accordo sottoscrivendo il cosiddetto modulo di constatazione amichevole; in caso contrario, è possibile chiamare le autorità affinché intervengano per accertare la dinamica dell’incidente oppure si limitino a prendere atto di ciò che è accaduto. Con questo articolo ci occuperemo di un particolare argomento: vedremo cioè che valore ha il verbale della polizia in caso di incidente stradale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il verbale degli agenti non ha necessariamente fede privilegiata sulla dinamica dell’incidente, a meno che gli accertatori non abbiano assistito al verificarsi del sinistro. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme che valore ha il verbale della polizia in caso di incidente stradale.

Cos’è il principio di pari responsabilità?

Secondo la legge italiana [1], nel caso di sinistro stradale, la responsabilità si presume uguale tra tutti i conducenti coinvolti, salvo prova contraria.

Ad esempio, se due veicoli si scontrano, si presume che entrambi siano responsabili al 50%, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile solamente all’altro, provando ad esempio che non è stato rispettato lo stop.

Se, invece, non si riesce a chiarire qual è stata la dinamica del sinistro, allora tutti i soggetti coinvolti saranno responsabili nella stessa misura (al 50% se sono due, al 33% se sono tre, ecc.).

Come si prova la dinamica di un sinistro stradale?

Come detto, per sconfessare la presunzione di responsabilità occorre fornire prova contraria, cioè dimostrare di aver rispettato il Codice della strada a differenza dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.

Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: testimonianze, fotografie, videoriprese, perizie e verbali della polizia. Proprio su quest’ultima prova ci soffermeremo nel prosieguo.

Che valore ha il verbale di polizia?

Il verbale della polizia è particolarmente importante in quanto si tratta di un atto pubblico, cioè di un documento formato e sottoscritto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

In quanto atto pubblico, il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [2].

In pratica, ciò che l’agente accertatore scrive all’interno del verbale deve essere considerato vero dal giudice, relativamente a ciò che il pubblico ufficiale ha accertato che sia avvenuto in sua presenza.

Che valore ha il verbale di polizia in un sinistro stradale?

Secondo la Corte di Cassazione [3], il verbale della polizia non ha fede privilegiata sulla dinamica dell’incidente, a meno che gli agenti non abbiano assistito personalmente al sinistro.

Ciò significa che il verbale con cui la polizia si limita a descrivere lo stato dei fatti subito dopo l’incidente può essere sconfessato anche senza fare ricorso alla speciale procedura che prende il nome di “querela di falso”, che serve appunto a invalidare un atto pubblico.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, il verbale di accertamento della violazione redatto dagli agenti giunti a sinistro già accaduto non poteva avere fede privilegiata quanto alla dinamica dell’incidente, non essendo fondato su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice.

La decisione presa dalla Corte di Cassazione risponde al principio generale per cui «il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche».

Insomma: se la polizia stradale, giunta sul luogo del sinistro dopo che questo si è già verificato, si limita a “fotografare” nel verbale la situazione di fatto, la sua ricostruzione può essere sconfessata con ogni tipo di mezzo di prova, anche con testimonianze contrarie di chi ha assistito al fatto.

Ad esempio, se la polizia stradale mette a verbale che sull’asfalto erano presenti tracce di pneumatico che lasciano pensare a una brusca frenata e, quindi, a un veicolo che procedeva a forte velocità prima di schiantarsi, il verbale avrà fede privilegiata solo con riferimento all’accertamento obiettivo (cioè, la presenza di tracce di frenata) e non alle deduzioni logiche del verbalizzante (il fatto che l’auto procedeva forte velocità).


note

[1] Art. 2054 cod. civ.

[2] Art. 2700 cod. civ.

[3] Cass., ord. n. 28149 del 27 settembre 2022.

Autore immagine: depositphotos.com

Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149

Presidente Bertuzzi – Relatore Varrone

Fatti di causa

1. S.L. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Bagheria con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Palermo con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo di Euro 106,30 per violazione dell’art. 157 C.d.S., commi 7 e 8.

2. Il Tribunale di Termini Imerese rigettava l’impugnazione. In particolare, evidenziava la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., del verbale e delle circostanze inerenti la violazione, dovendo il pubblico ufficiale dare conto della sua presenza ai fatti attestati e delle ragioni per le quali tale presenza ne aveva consentito l’attestazione. Le parti avrebbero dovuto contestare quanto ivi affermato con il procedimento della querela di falso. Pertanto, non avendo l’appellante proposto querela di falso avverso il verbale oggetto di causa, il fatto doveva ritenersi verificato con le modalità indicate nel verbale. Le considerazioni circa l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 4, erano del tutto irrilevanti in quanto assorbite dalle modalità del sinistro come descritta nell’ordinanza ingiunzione.

2.1 Inoltre, dovevano rigettarsi anche le censure di violazione dell’art. 201 C.d.S., e artt. 384 e 385 reg. att.. Le ipotesi ivi previste che giustificavano un differimento della contestazione dell’infrazione dovevano essere ritenute meramente esemplificative e non tassative, potendosi configurare altre eventualità per le quali dovesse ritenersi legittimamente impedito agli organi accertatori di rilevare la contestazione contestualmente all’accertamento. Nel caso di specie la scelta di procedere alla contestazione differita dagli organi accertatori era giustificata dell’esigenza di svolgere ulteriori accertamenti conseguenti alla verificazione del sinistro, così come espressamente indicata nel verbale di contestazione della polizia municipale di Bagheria dal quale risultava che la violazione era emersa a seguito di un incidente stradale, accertato e contestato dall’ufficio a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica.

3. S.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

4. La Prefettura di Palermo è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e della L. n. 689 del 1981, artt. 21,22,22 bis e 23.

La censura attiene alla ritenuta valenza di fede privilegiata del verbale di contestazione anche rispetto alla dinamica del sinistro per non avere il ricorrente proposto querela di falso. L’art. 2700 c.c., attribuisce fede privilegiata solo al verbale di contestazione della violazione al codice della strada per i fatti avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti.

Peraltro, nella specie era applicabile la scriminante di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1, e il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo i documenti prodotti.

1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale ha attribuito fede privilegiata al verbale in oggetto anche nella parte relativa alla dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti accertatori.

Il collegio intende dare continuità al seguente orientamento del tutto consolidato: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).

Nello stesso senso deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).

Nella specie, pertanto, il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell’incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.

Il Tribunale avrebbe dovuto indicare quali fatti erano avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e rispetto ai quali il verbale aveva fede privilegiata, e quali erano invece gli altri fatti (come la ricostruzione della dinamica dell’incidente rispetto ai quali il verbale aveva una valenza probatoria inferiore). D’altra parte, la stessa difesa dell’amministrazione, nel giudizio di merito, ha evidenziato che la presunta dinamica del sinistro e dai danni subiti dai veicoli è stata frutto solo di una deduzione da parte dei verbalizzanti.

In conclusione, deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588094 – 01).

Il giudice del rinvio dovrà pertanto valutare il verbale nel rispetto dei seguenti criteri di prova che regolano i verbali amministrativi a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., e degli artt. 384 e 385 reg. att., omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’impossibilità della contestazione immediata.

Il Tribunale territoriale, smentendo le proprie argomentazioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di appello, si è

limitato a richiamare i motivi apparenti, inconsistenti e inadeguati contenuti nel verbale di contestazione senza considerare le deduzioni dell’appellante idonea a dimostrare che la contestazione immediata era possibile.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.

3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 


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