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Ritenute non versate: quali sanzioni?

30 Settembre 2022 | Autore:
Ritenute non versate: quali sanzioni?

Come si calcola la multa per chi non versa le ritenute previdenziali: le istruzioni dell’Inps. Quando la condotta illecita costituisce reato.

A meno che non vi siano fenomeni di lavoro nero, ogni datore di lavoro opera regolarmente le trattenute dalla retribuzione della quota di contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori dipendenti. Una volta operata questa ritenuta preventiva, però, deve anche versare le somme all’Erario. Se non lo fa, quali sanzioni ci sono per le ritenute non versate?

Le sanzioni applicabili si distinguono in amministrative e penali, in base all’importo trattenuto indebitamente dal datore di lavoro. Infatti al superamento di una certa soglia scatta il reato di omesso versamento di ritenute, che è punito con pene piuttosto severe. Ma anche le sanzioni amministrative, come vedremo, non scherzano e sono abbastanza pesanti.

Il fenomeno è odioso ed è considerato particolarmente grave dalla legge, perché operando in questo modo il datore di lavoro risparmia, ingiustamente, sulle retribuzioni dei suoi dipendenti, prelevandone una quota e trattenendola per sé, anziché destinarla allo scopo previsto. E non versando quel denaro allo Stato realizza anche un’evasione contributiva. Ecco perché le sanzioni dipendono anche dall’entità della violazione commessa: una sanzione fissa non sarebbe efficace, specialmente per le aziende che impiegano numerosi lavoratori subordinati.

Omesso versamento ritenute: la condotta punibile

La violazione di «omesso versamento di ritenute previdenziali» consiste, come abbiamo anticipato, nella condotta del datore di lavoro che opera le trattenute in busta paga ai propri dipendenti, ma poi non le versa all’Inps entro i brevi termini previsti. In sostanza, significa mettersi in tasca i soldi dei contributi prelevati ai propri dipendenti.

Omesso versamento ritenute: i tipi di sanzioni

Fino a qualche anno fa questo illecito costituiva sempre reato; poi, dal 2016, la condotta punibile è stata oggetto di una parziale depenalizzazione. Il che significa che la condotta illecita è ancora punita, ma soltanto a livello di sanzione amministrativa, e non più penale.

Omesso versamento ritenute: quando è reato e qual è la pena?

Dopo la riforma del 2016, l’omesso versamento di ritenute costituisce tuttora reato quando l’entità dei versamenti non compiuti supera i 10mila euro annui. La pena è la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro.

Omesso versamento ritenute: le sanzioni amministrative

Al di sotto di questa soglia di rilevanza penale, e cioè quando l’entità degli omessi versamenti è inferiore o pari a 10mila euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un ammontare variabile da un minimo di 10mila ad un massimo di 50mila euro, a seconda della gravità della violazione, dell’entità dell’evasione contributiva e del numero di lavoratori coinvolti nel fenomeno delle trattenute loro operate ma non versate dal datore di lavoro.

Omesso versamento ritenute: qual è la sanzione minima?

Fino a poco tempo fa l’Inps, che è competente per l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di carattere amministrativo riscontrate, applicava regolarmente la sanzione minima nella misura di circa 17mila euro. Successivamente, con un messaggio diramato a settembre 2022 [1], l’Istituto ha fatto “marcia indietro” su tale prassi, ed ha riconosciuto che l’importo della sanzione minima per l’omesso versamento di ritenute contributive deve essere pari a 10mila euro, che corrisponde alla cifra base predeterminata dalla legge, come ti abbiamo illustrato nel paragrafo precedente.

Avvisi accertamento Inps per omesso versamento ritenute

La rettifica dell’Inps si è resa necessaria perché gli avvisi di accertamento precedentemente emanati – e precisamente quelli emessi dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore della parziale depenalizzazione di cui ti abbiamo parlato, sino al 27 settembre 2022, data di pubblicazione del messaggio di rettifica – indicavano la «misura ridotta» per la definizione della violazione in un terzo del massimo, cioè 16.667 euro, in base alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative [2], non tenendo, però, conto che la legge di depenalizzazione aveva fissato un importo inferiore a quello risultante dalla formula matematica.

Come regolarizzare le violazioni con l’Inps

Quanto abbiamo detto assume una notevole importanza pratica, perché il datore di lavoro responsabile dell’omesso versamento di ritenute, e che ha ricevuto dall’Inps l’avviso di contestazione ed accertamento di tale violazione, può spontaneamente regolarizzare la situazione indebita versando, entro tre mesi dalla notifica dell’atto, le ritenute omesse, e in tal caso non dovrà pagare le sanzioni, ma soltanto gli interessi per il ritardato versamento.

Ingiunzione di pagamento delle ritenute non versate

Scaduti i tre mesi, invece, il datore di lavoro, se non ha provveduto al versamento delle somme dovute entro i termini richiesti, riceverà dall’Inps un’ordinanza ingiunzione di pagamento delle somme dovute, e delle sanzioni (ancora oblabili in misura ridotta, con gli importi che abbiamo esposto): il tutto da pagare entro 60 giorni, altrimenti scatteranno le procedure esecutive di recupero coattivo, ossia i pignoramenti di beni mobili ed immobili e degli eventuali crediti presso terzi.

Rettifica avvisi di accertamento pendenti: come funziona?

L’Inps nelle nuove istruzioni operative [1] ha anche comunicato che provvederà a riformulare, e a notificare in tempi brevi agli interessati, gli avvisi di accertamento precedentemente emessi e relativi le violazioni commesse dall’anno 2016 in poi (per le violazioni “a cavallo” tra il 2015 e il 2016 si applicherà un particolare regime intertemporale). Per le omissioni contributive accertate a partire dal 27 settembre 2022, invece, i nuovi avvisi di addebito Inps per ritenute operate e non versate indicheranno già in partenza l’importo corretto della sanzione minima applicabile alle violazioni accertate.

Approfondimenti

Per approfondire il discrimine tra sanzioni amministrative e penali ed il relativo regime, con le esimenti applicabili ai reati, leggi questi articoli:


note

[1] INPS, mess. n. 3516 del 27.09.2022.

[2] Art. 16 L. n.689/1981.


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