Il risarcimento per chi finisce in una buca del marciapiede


Se il dissesto è molto ampio e profondo ma non visibile perché buio o ricoperto di foglie, il Comune è sempre tenuto a pagare il danno al pedone?
Indubbiamente, una passeggiata in un viale alberato ha il suo fascino. Finché, però, le foglie cadute su marciapiede non nascondono qualche insidia. Lì termina il fascino e cominciano i dolori. Quelli causati da una caduta a terra perché non è stato possibile vedere che sotto le foglie mancava l‘asfalto. C’è il risarcimento per chi finisce in una buca del marciapiede ricoperto di foglie o di rami venuti giù dagli alberi e mai rimossi?
Finora si pensava che quando la buca è di grosse dimensioni il Comune, in quanto proprietario della strada, fosse esente da ogni dovere risarcitorio: ci vuole tutta, dice chi non vuole prendersi la responsabilità del danno, per non vederla. Quindi, il Comune non deve farsi carico della disattenzione dei pedoni, a maggior ragione se si tratta di una persona che passa spesso su quel tratto di marciapiede.
Ora, però, il Tribunale di Pisa viene in aiuto del pedone: se anche la buca che ha causato la caduta è piuttosto larga ed è nascosta dal fogliame o si trova in una via non illuminata, il Comune deve pagare il risarcimento dei danni riportati.
Il problema non è tanto (o non è solo) la presenza delle foglie che ricoprono l’asfalto sconnesso, quanto il fatto che la buca non sia facilmente individuabile. Certo, rami o altri residui degli alberi finiti a terra per la normale stagione non aiutano. Ma lo stesso si può dire di chi cammina su un marciapiede buio o, comunque, non sufficientemente illuminato e non si accorge che, ad un certo punto, gi mancherà l’asfalto sotto i piedi.
Il caso esaminato dal tribunale pisano riguardava un pedone finito in una buca profonda ricoperta di sterpaglie e di aghi di pino. Lo sfortunato si è reso conto dell’insidia solo quando, ormai, stava finendo a terra. Per di più, era la prima volta che passava su quel marciapiede. Chissà se sarà anche l‘ultima.
Il pedone ha chiamato in causa il Comune per chiedere il risarcimento del danno. L’ente locale, come si po’ immaginare, ha rispedito la responsabilità al mittente argomentando che non è possibile non accorgersi di una buca di simili dimensioni, molto ampia e anche profonda. Chiunque circoli con un minimo di diligenza – sosteneva il Comune – l’avrebbe notata e sarebbe riuscito ad evitare la caduta.
Non è così per il Tribunale di Pisa, secondo cui una qualsiasi sconnessione del manto stradale, grande o piccola che sia, crea un’oggettiva situazione di pericolo se non è visibile né segnalata e si concretizza nella caduta. Dal canto suo – si legge ancora nella sentenza – il pedone sta compiendo un atto di per sé non rischioso, cioè sta camminando su un marciapiede. Se poi la mancanza di manutenzione e di pulizia dell’asfalto creano un pericolo che non doveva esistere, non è colpa del pedone ma di chi ha in custodia il bene. Il Comune, appunto.
Perché – concludono i giudici – non si può chiedere a un pedone di camminare sulla carreggiata dove passano le macchine solo perché la strada, a differenza del marciapiede, non è coperta di foglie oppure è meglio illuminata e, quindi, se c’è una buca sarà ben visibile: rischia che, per non cadere a causa dell’asfalto disconnesso, finisca a terra per un motivo ben più grave, cioè perché investito da un’auto.
Il pedone finito a terra, dunque, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e al rimborso dele spese mediche e legali.
Già in passato, il Tribunale di Roma [2] aveva dato ragione a un pedone protagonista di un episodio simile: le foglie avevano ricoperto un dissesto su un tratto di strada ed era finito a terra. Secondo i giudici capitolini, «nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile».