Come si configura il reato di violenza sessuale?


Anche il semplice approccio può diventare violenza sessuale se consiste in atti non graditi che non consentono alla vittima di sfuggire.
Come si configura il reato di violenza sessuale? A torto si ritiene necessario un atto di violenza fisica, una costrizione materiale rivolta al contatto con le zone erogene come natiche, seno e cosce. Ma non è necessariamente così. Anche il semplice approccio è violenza sessuale quando si priva la vittima della possibilità di sottrarsi ad esso. Così il bacio sulle labbra non voluto o la lingua che lambisce l’orecchio. Addirittura la Cassazione ha ritenuto che per la violenza sessuale non è neanche necessario il contatto fisico: è il caso di chi, tramite una chat, costringa una persona a inviare foto o filmati di autoerotismo, sotto minaccia di divulgare conversazioni o contenuti hot.
La violenza sessuale ha multiformi facce, pur se il reato resta sempre punito allo stesso modo, ossia con la reclusione da sei a dodici anni. Nei casi di minore gravità, è vero, la pena può essere diminuita fino a due terzi: ma il capo di imputazione rimane identico (e anche lo stigma sociale). E così anche la fedina penale riporterà sempre una condanna per violenza sessuale.
Un approccio troppo diretto e spudorato, che non consenta alla vittima vie di uscita, è violenza sessuale. Lo sa bene chi è stato condannato penalmente per aver tentato di baciare una ragazza sul collo o sull’orecchio, ponendole le mani sulla vita in modo che questa non potesse scappare o spingendola con le spalle verso il muro.
Una recente sentenza della Cassazione [1] ha condannato per violenza sessuale un uomo che aveva leccato il pollice e l’orecchio di una ragazza, estraendo un cellulare dalla tasca e costringendola a vedere un video porno.
La violenza sessuale è sostanzialmente privare una persona della propria capacità di autodeterminarsi ossia, per usare un lessico comune, della possibilità di dire un “sì” spontaneo e incondizionato. Così, il “sì” che sia frutto di una costrizione derivante dalla minaccia o dalla semplice paura è già sufficiente a far scattare il reato. Si pensi alla ragazza che, portata controvoglia in una zona disabitata, acconsenta all’atto sessuale dentro l’auto del conducente per timore di subire conseguenze peggiori. Ed ancora, il pianto successivo all’atto sessuale potrebbe indice che ci sia stata una violenza, come una volta ha sentenziato la Suprema Corte.
È violenza sessuale anche l’atto su una persona incapace di intendere e volere, il cui consenso non può essere semplicemente presunto solo perché non si è opposta fisicamente: si pensi a chi è disabile, ubriaco, sotto effetto di droga o psicofarmaci.
Anche il semplice toccamento o strusciamento è violenza sessuale, come quello di chi sfiora le natiche col pube o anche con le mani, all’interno di un mezzo pubblico, a una donna, fingendo di essere stato spinto dalla folla. Secondo infatti la giurisprudenza, il reato scatta indipendentemente dal soddisfacimento fisico che il reo abbia provato: basta l’intrusione nella sfera sessuale altrui anche per una semplice frazione di secondo. Dunque è sufficiente il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale.
In un’altra pronuncia la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di violenza sessuale a carico di un medico oculista che, nel corso di alcune visite, aveva dato dei baci sulle guance ad una paziente, aveva appoggiato la mano sulla cosca e sul seno di altra paziente e, infine, aveva palpeggiato le gambe e le spalle, con contestuali apprezzamenti sull’aspetto fisico, ad una terza paziente [2].
Ed ancora la violenza sessuale si può configurare anche quando, a fronte di un iniziale consenso, ci sia stato poi un ripensamento, come nel caso della donna che, nel bel mezzo dell’atto, chieda all’uomo di allontanarsi e questi invece prosegue. Difatti, come spiegato dalla Cassazione, non è sufficiente che il consenso sussista solo all’inizio della congiunzione ma deve perdurare durante tutto il rapporto.
In ultimo, ammonisce la Cassazione, è configurabile il tentativo di violenza sessuale se l’agente si è abbassato i pantaloni ma non ha provocato un contatto con le parti intime della vittima [3].
note
[1] Cass. pen., sez. III, ud. 13 aprile 2022 (dep. 29 settembre 2022), n. 36814.
[2] Cass. pen. , sez. III , 31/05/2022 , n. 33628.
[3] Cass. pen. , sez. IV, 16/02/2022, n. 10626.
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