Vorrei intestare una casa ai miei figli minorenni. Come fare?
L’operazione che lei intende realizzare, cioè intestare ai suoi figli minorenni la proprietà piena di un appartamento, è sicuramente possibile. Per renderla concreta occorre rivolgersi ad un notaio, ma il notaio non potrà predisporre l’atto se lei (e l’altro genitore dei suoi figli) non avrete prima ottenuto dal giudice tutelare l’autorizzazione per compiere quest’operazione.
In base all’articolo 320, 3° comma, del Codice civile occorre l’autorizzazione del giudice tutelare per compiere tutta una serie di atti che interessino i minori (cosiddetti atti di straordinaria amministrazione) e quello che lei intende realizzare è proprio un atto che rientra nell’ambito di quelli che necessitano, per poter essere compiuti in modo valido ed efficace, della preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
Lei dovrà quindi informare il notaio del tipo di operazione che le interessa realizzare, cioè l’intestazione della proprietà di un immobile ai suoi figli minori.
Il notaio le dirà che occorre preventivamente procurarsi l’autorizzazione del giudice tutelare, necessaria affinché i suoi figli, essendo minorenni, possano dichiarare di voler approfittare, intervenendo nell’atto, della stipulazione che lei avrà fatto in loro favore intestandogli la proprietà dell’appartamento.
Soltanto se i suoi due figli, autorizzati dal giudice, dichiareranno (intervenendo nell’atto notarile attraverso di lei che ne è il legale rappresentante assieme all’altro genitore) di voler approfittare della stipula dell’atto che lei avrà fatto in loro favore (rendendo tale stipula in loro favore irrevocabile), la proprietà dell’appartamento potrà essere effettivamente intestata a loro.
Chiaramente, per ottenere l’autorizzazione dovrà fare ricorso al giudice tutelare con l’assistenza di un legale.
Il giudice tutelare concederà l’autorizzazione se valuterà che l’operazione da compiere, cioè intestare ai suoi figli la proprietà di un appartamento, sia necessaria o di evidente utilità per loro (così come stabilisce l’articolo 320, 3° comma del Codice civile).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte