Tenda sul balcone: quando serve il permesso del condominio?


Si può installare una tenda retrattile e con sostegni fissi sul terrazzino del proprio appartamento in condominio senza autorizzazione dell’assemblea? Chi può opporsi e perché?
Vorresti installare una tenda sul tuo balcone per proteggerti dal sole ed anche dagli sguardi indiscreti dei dirimpettai, senza essere costretto a chiudere le finestre o a tenere abbassate le tapparelle. È una tenda retrattile, e questo ti consentirebbe di manovrarla a seconda delle necessità. Però, abitando in un condominio, ti preoccupi dell’aspetto della facciata esterna dell’edificio, e così hai scelto un colore neutro, che si armonizza abbastanza bene con l’insieme, senza creare un impatto visivo.
Il tecnico ti ha proposto un economico progetto di tenda da sole “a braccia”, da ancorare al muro: ritieni valida questa soluzione e sei propenso ad accettarla, ma temi l’opposizione di qualcuno degli abitanti del palazzo e così ti chiedi: per mettere una tenda sul balcone, quando serve il permesso del condominio? Fai bene a porti questa domanda in anticipo, perché così facendo puoi superare gli eventuali contrasti e vincere la tua piccola battaglia: conoscendo ciò che adesso ti diremo, potrai riuscirci senza neanche dover combattere.
Indice
Tenda da sole: serve l’autorizzazione dell’assemblea?
Devi sapere, innanzitutto che l’installazione di una normale tenda solare, fissa o retrattile, non richiede il consenso dell’assemblea. Bisogna, invece, darne comunicazione all’amministratore dello stabile, informandolo preventivamente dell’intenzione di installare una tenda parasole sul balcone o terrazzo.
Nella comunicazione occorre dichiarare la conformità della tenda alle norme di legge e l’assenza di possibili danni alle parti comuni e di pregiudizi alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, in modo che tutto sia conforme al dettato dell’art. 1122 del Codice civile.
Tenda da sole: il regolamento condominiale
Il regolamento condominiale vigente, se è di natura contrattuale (ossia approvato all’unanimità, anche mediante il suo espresso richiamo nei rispettivi atti di acquisto) potrebbe contenere una disposizione o clausola che vieta, in modo più o meno assoluto, le tende sui balconi e sui terrazzi, o impone alcuni colori e tipi di rivestimento da utilizzare, a volte distinguendo anche tra ciò che è consentito fare sulle facciate esterne e su quelle che, invece, insistono sui cortili interni.
Se così è, quelle prescrizioni vanno rispettate e bisogna adeguarsi, altrimenti il condominio potrebbe importi la rimozione della tenda “abusiva”, o, per meglio dire, in contrasto con le previsioni regolamentari che, essendo state adottate dall’intera compagine condominiale, sono vincolanti per ogni condomino.
Quando la tenda lede il decoro architettonico
Non va sottovalutata la questione del decoro architettonico, che considera e tutela l’estetica dell’edificio in tutte le sue componenti strutturali esistenti: e questo vale per qualsiasi tipo di fabbricato condominiale, comprese le palazzine popolari. Infatti – come afferma la Corte di Cassazione – «la lesione del decoro architettonico si verifica qualora la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio» [1]: ad esempio, quando la tenda è in aperto contrasto di colori con la facciata.
Perciò, se la tua tenda lede il decoro architettonico, c’è una violazione di legge [2] che consente al condominio di intervenire, anche in via giudiziaria, per recuperare l’aspetto preesistente, e dunque dovrai togliere la tenda. In aggiunta, potresti essere condannato al risarcimento dei danni causati dall’alterazione del decoro architettonico che hai provocato.
Tenda sul balcone: si può appoggiare al muro comune?
Se invece non vi sono questi ostacoli, posti dal regolamento condominiale o dal decoro architettonico, hai pieno diritto di mettere la tua tenda su balcone, anche quando essa si aggancia sulla facciata esterna o sui “frontalini”, che – molti lo dimenticano – sono anch’essi parti di proprietà comune e non esclusiva: la giurisprudenza [1] ritiene legittimo appoggiare una «struttura metallica con una tenda avvolgibile al muro comune perimetrale di un edificio condominiale», perché si tratta di una «modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa». Infatti l’art.1102 del Codice civile consente a ciascun condomino di «servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Tutto ciò (ma questo è ovvio) a condizione che sostenga tu stesso le spese di progettazione, installazione, montaggio e manutenzione della tenda, ossia, come dice il Codice civile, «tutte le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa»: devi fartene carico tu e non puoi chiedere alcun contributo agli altri condomini.
Bisogna chiedere il permesso al proprietario del piano superiore?
Dopo aver superato tutti i possibili ostacoli condominiali, la strada è in discesa: infatti l’installazione della tenda non richiede neanche il consenso del condomino che è proprietario del balcone (o delle finestre) al piano superiore, come anche di quello vicino in senso laterale.
Il loro permesso non è necessario perché la tenda (a meno che non sia eccessivamente prospicente e non invada la loro proprietà) non altera la loro veduta e non diminuisce la quantità di aria e di luce esterna dei loro appartamenti. E in questi casi non occorre nemmeno rispettare le distanze delle costruzioni dalle vedute previste dall’art. 907 del Codice civile, in misura pari a tre metri, perché una tenda retrattile o scorrevole non è considerata una costruzione, neanche se si appoggia su dei sostegni fissi [3].
Approfondimenti
Se desideri informazioni ulteriori, leggi questi articoli e consulenze:
- Per montare una tenda da sole cosa occorre fare?;
- La tenda da sole lede il decoro dell’edificio?;
- Si può ancorare la tenda da sole al balcone del piano superiore?;
- Tenda piano di sotto oscura la vista: è legittima?;
note
[1] Cass. sent. n. 22572/2020.
[2] Art. 1120, co.4, Cod. civ.
[3] Cass. sent. n. 2873/1991.