Licenziato per assenza ingiustificata: ha diritto alla disoccupazione?


Cosa rischia il dipendente che non si presenta al lavoro per farsi licenziare?
Un nostro lettore ci chiede se un dipendente, licenziato per assenza ingiustificata, ha diritto alla disoccupazione. La questione è assai frequente nell’ambito dei rapporti di lavoro. Peraltro, di recente, sul punto è intervenuta una interessante sentenza della Cassazione rivolta ad evitare condotte elusive volte a ottenere il sussidio statale. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quando spetta la disoccupazione
È noto che il dipendente che si dimette non ha diritto all’assegno di disoccupazione (oggi chiamato Naspi). Per legge infatti il sussidio erogato dall’Inps spetta solo nel caso di perdita del posto di lavoro per circostanze diverse dalla propria volontà. Il che significa inequivocabilmente che la disoccupazione spetta essenzialmente in caso di licenziamento.
Inoltre la Naspi viene erogata anche in caso di dimissioni per giusta causa, quando cioè il dipendente è costretto a “licenziarsi” per colpa di una grave inadempienza commessa dal datore di datore di lavoro (ad esempio: omesso versamento dei contributi o dello stipendio, mobbing, molestie, demansionamento illegittimo, ecc.).
Torniamo al licenziamento. Come chiarito dallo stesso Inps, l’assegno di disoccupazione spetta:
- sia in caso di licenziamento per motivi disciplinari (ossia per una grave condotta commessa dal dipendente)
- che per licenziamento per motivi economici (ossia per ragioni collegate alla produzione o all’organizzazione aziendale: è il cosiddetto «licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Il licenziamento per motivi disciplinari può, a sua volta, essere in tronco ossia senza preavviso (e in tal caso si parlerà di «licenziamento per giusta causa») o con preavviso («licenziamento per giustificato motivo soggettivo»). La differenza tra le due ipotesi sta nella gravità della condotta commessa dal lavoratore: di massima serietà nel primo caso (tanto da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per un solo giorno) e di minore gravità nel secondo (tant’è che il rapporto di lavoro prosegue durante il periodo di preavviso).
Cosa rischia il dipendente che non va a lavorare?
Il dipendente che non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione commette illecito disciplinare. Di solito i contratti collettivi nazionali stabiliscono l’entità delle sanzioni commisurate ai giorni di assenza ingiustificata. Nei casi più gravi il datore può intimare anche il licenziamento per giusta causa.
Prima del licenziamento, il dipendente riceve però una lettera di contestazione con cui gli viene dato un termine di 5 giorni per presentare difese (scritte e/o verbali); all’esito di tale termine il datore di lavoro comunica l’eventuale provvedimento disciplinare.
Se dunque è vero che, nel caso di assenza protratta per più giorni, il dipendente che non va a lavorare può essere licenziato in tronco, è anche vero che questi può, proprio a causa di ciò, ottenere l’assegno di disoccupazione. Come infatti abbiamo detto, la Naspi spetta anche in presenza di un licenziamento disciplinare ossia, come nel caso di specie, per giusta causa.
La truffa dell’assenza ingiustificata per ottenere la disoccupazione
L’assenza ingiustificata viene spesso usata come escamotage per licenziarsi e nello stesso tempo ottenere la disoccupazione. Infatti, seppur nella sostanza la scelta di non recarsi più al lavoro è imputabile al dipendente, l’atto formale del «licenziamento per giusta causa» proviene invece dal datore di lavoro. Ragion per cui si rientra nell’ambito delle ipotesi in cui l’Inps eroga la Naspi.
Proprio per arginare tale fenomeno, spesso usato come grimaldello per poter ottenere un licenziamento quando, in realtà, si tratterebbe di dimissioni, la Cassazione ha sposato un nuovo orientamento: tutte le volte in cui il dipendente viene licenziato per assenza ingiustificata, l’azienda può chiedergli il risarcimento del danno. L’ammontare del danno viene parametrato alla misura del cosiddetto ticket Naspi, ossia la tassa che l’azienda deve versare allo Stato ogni volta che procede a un licenziamento e che serve a finanziare la Naspi.
Ancora nessun giudice ha ravvisato, nella condotta del dipendente che usa l’assenza ingiustificata per ottenere la disoccupazione, un comportamento penalmente rilevante. Si tratterebbe infatti di una truffa ai danni dell’Inps, ma di difficile – anzi impossibile – dimostrazione.
Ad oggi quindi, il dipendente che non si presenta più al lavoro ottiene l’assegno di disoccupazione e, se il datore di lavoro gli fa causa, può tutt’al più essere condannato a pagare la tassa di licenziamento a titolo di risarcimento.