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Come sparire dagli elenchi dei call center?

1 Novembre 2022 | Autore:
Come sparire dagli elenchi dei call center?

Oltre al Registro delle opposizioni la Corte di Giustizia Ue stabilisce un altro modo per far togliere dalla circolazione il proprio numero.

È sempre più diffusa l’impressione che il rinnovato Registro delle opposizioni abbia cambiato ben poco per quanto riguarda le telefonate moleste. Non si può dire che non esistano delle norme che impediscono le chiamate indesiderate a qualsiasi ora e perfino nel weekend. Ma l’essere umano è molto abile quando deve trovare delle scappatoie alla legge o quando, più semplicemente, decide di ignorarla: alla peggio, troverà una scappatoia per evitare la sanzione. Una soluzione al bombardamento degli squilli che si vorrebbero evitare, però, va trovata. Alle varie norme già in vigore, si è aggiunta recentemente una sentenza della Corte di giustizia europea che ha tenuto a precisare qualche passaggio del Regolamento Ue sulla privacy. In pratica, ha spiegato come sparire dagli elenchi dei call center e da quelli che finiscono non volutamente su Internet. Che sia la volta buona? La speranza è l’ultima a morire. Vediamo cosa bisogna fare.

Telefonate moleste: le indicazioni del Garante

Spesso, gli utenti provano a bloccare sul cellulare il numero dal quale ricevono una telefonata commerciale indesiderata: fatica sprecata. L’operatore chiamerà da un numero diverso ma, si stia pur sicuri, richiamerà.

Ad oggi, l’unico strumento ufficiale per respingere le chiamate moleste è il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, operativo dall’estate del 2022, sul quale è possibile inserire in qualsiasi momento il proprio numero di telefono fisso o cellulare affinché non vengano utilizzati per vendite o promozioni commerciali. L’iscrizione è gratuita e indefinita, anche se può essere revocata in ogni momento.

È possibile inserire nel Registro pubblico delle opposizioni il numero di telefono di cui si è intestatari e/o l’eventuale indirizzo di posta cartacea, oppure se già iscritti, è possibile aggiornare i dati o revocare l’iscrizione, tramite le modalità indicate alla pagina Internet registrodelleopposizioni.it/it/abbonati/iscrizione.

Problema eliminato? In teoria sì, nella pratica non è detto. Perché il divieto ai call center di chiamare l’iscritto riguarda solo i numeri contenuti negli elenchi telefonici ma non esclude l’utilizzo dei numeri fissi o mobili raccolti e successivamente utilizzati in base ad un consenso prestato, anche inavvertitamente, dall’interessato. Può capitare, ad esempio, quando si va a fare un acquisto di beni o servizi o quando si fa la semplice tessera del supermercato e si presta il consenso al trattamento dei dati. In queste occasioni, infatti, il consumatore potrebbe aver manifestato il consenso all’utilizzo o alla comunicazione a terzi del proprio numero per lo svolgimento di attività di marketing anche telefonico. Questo rende legittima la telefonata del call center, nonostante l’iscrizione al Registro. D’altra parte, si sa che la vendita dei dati personali dei consumatori a scopi promozionali è uno degli affari del secolo.

Per evitare che il telefono continui a squillare nonostante l’iscrizione al Registro delle opposizioni, l’utente può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

In parole più semplici: può entrare nella pagina del Garante della privacy per azzerare o modificare tutti i consensi dati in precedenza. Occorre armarsi di pazienza se i call center da cui si viene bombardati sono tanti: si deve, infatti, compilare un modulo da inviare all’operatore economico per conto del quale è stata effettuata la chiamata indesiderata. Puoi scaricare qui il modello per l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali da inviare all’operatore.

Il titolare del trattamento deve fornire riscontro all’interessato senza ritardo, entro un mese dal ricevimento dell’istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

Il destinatario del modulo deve inserire la numerazione indicata in una lista di non contattabilità. Quindi, l’interessato non può più essere legittimamente contattato in futuro dallo stesso operatore attraverso l’utenza telefonica oggetto di opposizione per finalità promozionali.

Call center: come inviare il reclamo al Garante?

Se il riscontro non arriva entro un mese (entro tre mesi in casi particolari) e le telefonate dello stesso operatore economico continuano, è possibile presentare un reclamo o una segnalazione al Garante della privacy, indicando le telefonate ricevute. Puoi scaricare qui il modulo da inviare all’Autorità, al quale dovrai allegare la prova dell’avvenuto esercizio dei diritti, cioè dell’invio del modello sopra citato all’operatore economico. Basta allegare, ad esempio, copia della Pec, dell’e-mail o della ricevuta della raccomandata o del fax.

Il modello di segnalazione può essere inviato:

  • via fax al numero 06.69677.3785;
  • via e-mail all’indirizzo [email protected] oppure, solo per le Pec, a [email protected];
  • tramite raccomandata indirizzata a: «Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma».

In caso di violazione del diritto di opposizione, si applicano le sanzioni previste dalla legge, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Call center: la sentenza della Corte di giustizia Ue

Come anticipato, a tutta questa procedura prevista dalla normativa italiana per sparire dagli elenchi dei call center si è aggiunta di recente una sentenza della Cgue, la Corte di giustizia dell’Unione europea [1], grazie alla quale si apre un’altra via per non essere più disturbati.

In questo caso, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, per revocare il consenso alla pubblicazione e scambio delle numerazioni dato a una società che compila elenchi telefonici, quest’ultima deve informare altri operatori omologhi, con cui condivide i numeri.

Se avevo dato il consenso alla società TizioCom per la pubblicazione del mio numero sull’elenco telefonico, questa l’ha condiviso (o venduto) con le società CaioCom e SemprenioCom ma poi revoco il mio consenso alla compagnia a cui l’avevo dato, TizioCom dovrà comunicarlo alle altre due in modo che tutte e tre facciano sparire dalla circolazione in mio numero.

Non solo. Secondo l’interpretazione che la Cgue ha dato del Regolamento europeo sulla privacy (il Gdpr) [2], la società che riceve la revoca del consenso (nel nostro esempio, la TizioCom) deve comunicare la richiesta di cancellazione anche ai motori di ricerca Internet.

Che cosa significa tutto ciò? Che basta un solo «no» alla società a cui era stato dato il consenso per non trovare più in giro il proprio numero di telefono e limitare le probabilità di essere chiamati da interlocutori indesiderati.

I princìpi su cui la Corte europea basa la sua sentenza sono, sostanzialmente, tre:

  • per inserire i dati personali di un cittadino in un elenco telefonico e nei servizi di consultazione degli elenchi stessi ci vuole il consenso dell’interessato. Tale autorizzazione può essere data a una società per tutte le altre incaricate;
  • il cittadino ha il diritto di revocare tale consenso: se la richiesta non viene tenuta in considerazione, la società rischia una multa fino a 20 milioni di euro;
  • l’operatore che riceve la revoca del consenso deve comunicarlo ad altri fornitori di elenchi telefonici e ai motori di ricerca di Internet. Anche in questo caso, chi disattende la norma rischia una maxi multa di 20 milioni di euro.

note

[1] Corte giustizia Ue sent. del 27.10.2022.

[2] Regolamento Ue n. 2017/679.


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2 Commenti

  1. Come al solito, le ns. leggi sono infarcite di cavilli e controcavilli che sono sempre a favore di delinquenti e trasgressori. Pur avendo prontamente inserito nel nuovo Registro delle opposizioni, sia il numero fisso e sia quello del cellulare, ricevo continue telefonate la maggior parte con numeri simili ai cellulari e quasi sempre contenenti messaggi preregistrati. Alla segnalazione, il Registro ti risponde che loro non hanno alcuna possibilità di intervenire, ti consigliano il Garante della privacy, il quale nemmeno ti risponde.

  2. Mi sembra di poter dire che le chiamate sono diminuite ed il cellulare blocco le chiamate con l’avviso SOSPETTO SPAM

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