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Chi è in cassa integrazione deve fare i corsi di formazione?

5 Marzo 2023 | Autore:
Chi è in cassa integrazione deve fare i corsi di formazione?

L’obbligo formativo riguarda anche i lavoratori in Cigs: lo ha stabilito un decreto del ministero del Lavoro. Ci sono sanzioni per chi non si adegua.

Molti lavoratori che a causa della crisi economica sono stati collocati dalla propria azienda in stato di integrazione salariale si domandano se chi è in cassa integrazione deve fare i corsi di formazione o di aggiornamento che vengono periodicamente indetti dal proprio datore di lavoro o dagli Enti ad esso collegati.

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria per tutti i dipendenti, ma ci si chiede se ciò valga anche per coloro che, a vario titolo, sono stati sospesi dall’attività lavorativa e pertanto non stanno svolgendo le prestazioni. In effetti – sostiene qualcuno – chi non sta andando sui luoghi di lavoro e dunque non usa impianti, macchinari ed attrezzature e non è fisicamente presente negli uffici o negli stabilimenti potrebbe fare formazione direttamente al suo rientro, per aggiornarsi su quanto avvenuto in sua assenza e sulle eventuali modifiche applicate nel frattempo ai processi produttivi ed organizzativi. Altri, invece, ritengono che la formazione sia necessaria e inderogabile.

Adesso tutte le perplessità esistenti in materia sono state superate con l’arrivo di un apposito provvedimento emanato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali [1] entrato in vigore il 28 ottobre 2022: il decreto prevede anche delle sanzioni pecuniarie, irrogabili in caso di «mancata attuazione e dell’obbligo formativo» nei confronti dei lavoratori che si trovano in cassa integrazione.

Formazione lavoratori in cassa integrazione: modalità e condizioni

La legge sulla formazione dei lavoratori [1] stabilisce che i dipendenti beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinaria – come la Cigs e l’Ais, che è l’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà – devono partecipare alle «iniziative di carattere formativo o di riqualificazione» intraprese dal datore di lavoro, ed avviate anche mediante i Fondi interprofessionali finanziati dalle associazioni di categoria e da Enti pubblici, come le Regioni.

Tutto questo serve a garantire la «continuità formativa» in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di cui anche i lavoratori assenti devono beneficiare, senza interruzioni dovute al fatto che al momento dell’indizione dei corsi si trovano in cassa integrazione. In particolare, i dipendenti devono partecipare ai vari corsi di aggiornamento e formazione che sono finalizzati al reinserimento lavorativo ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Mancata formazione lavoratori in cassa integrazione: sanzioni

Il nuovo decreto ministeriale prevede che la mancata formazione dei lavoratori in cassa integrazione, in assenza di un «giustificato motivo» (come, ad esempio, lo stato di malattia o di infortunio del lavoratore interessato) comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie, che vengono graduate in funzione delle ore di formazione perse, e variano dalla decurtazione di una mensilità di integrazione salariale sino alla perdita del trattamento.

L’applicazione delle sanzioni avviene secondo il seguente schema:

  • mancata partecipazione alla formazione per un numero di ore superiore al 25% di quelle previste per il corso ed inferiore al 50%: decurtazione di un terzo della mensilità del trattamento di integrazione salariale;
  • Mancata partecipazione alla formazione in misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ogni corso di formazione: decurtazione della metà delle mensilità di trattamento di integrazione salariale straordinario;
  • mancata partecipazione ai corsi di formazione per un numero di ore superiore all’80% del totale programmato: decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs o Ais).

L’accertamento delle violazioni è di competenza dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Come evitare il taglio della cassa integrazione

Come abbiamo accennato, per evitare la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura proporzionale alle ore di formazione non fruite il lavoratore può addurre la sussistenza di un «giustificato motivo» che gli ha impedito di partecipare.

Il decreto ministeriale specifica che il giustificato motivo si ravvisa tassativamente nei seguenti casi:

  • documentata malattia o infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione dal lavoro stabiliti dalla legge;
  • citazioni a comparire davanti all’Autorità giudiziaria (serve l’esibizione del provvedimento di convocazione emesso dal magistrato, ad esempio la citazione del testimone in udienza);
  • gravi motivi familiari, da indicare nello specifico;
  • limitazione della mobilità e personale;
  • ogni altro caso di «comprovato impedimento oggettivo» o di causa di forza maggiore, come, ad esempio, uno sciopero o un guasto dei mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

note

[1] D.M. 02.08.2022, pubbl. in G.U. n, 253 del 28.10.2022.

[2] Art. 25 ter D.Lgs. n. 148/2015, modif. dall’art. 1, co. 202, L. n. 234/2021 e dall’art. 23 del D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022.


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