Fondo di integrazione salariale: cos’è e come funziona


Chi ha diritto al trattamento per compensare la riduzione o la sospensione del lavoro quando non è prevista la cassa ordinaria o straordinaria.
Come fa a campare un dipendente che lavora per una società in crisi, che si vede ridurre o sospendere l’attività e che non ha diritto alla cassa integrazione? Deve essere per forza licenziato in modo da poter percepire la Naspi? Non è detto. Lo Stato prevede per lavoratori come lui un Fondo di integrazione salariale. Che cos’è e come funziona?
Si tratta di un fondo istituito presso l’Inps per coprire in forma residuale i dipendenti di aziende che operano in settori non coperti dai classici ammortizzatori sociali. Comprende anche i datori di lavoro che non sono organizzati in forma di impresa e che occupano anche un solo dipendente.
Dal 1° gennaio 2022, e grazie a una disposizione contenuta nella legge di Bilancio dello stesso anno, non c’è più la limitazione delle prestazioni concesse dal Fondo in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dallo stesso datore di lavoro. Significa che le prestazioni vengono riconosciute con la medesima estensione a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla contribuzione accumulata nel corso degli anni, sulla base di un principio di gestione solidaristica.
Vediamo nel dettaglio cos’è e come funziona il Fondo di integrazione salariale.
Indice
- 1 Le aziende soggette al Fondo di integrazione salariale
- 2 I lavoratori destinatari del Fondo di integrazione salariale
- 3 Quando interviene il Fondo di integrazione salariale?
- 4 Come si accede al Fondo di integrazione salariale?
- 5 Quanto dura il Fondo di integrazione salariale?
- 6 Come presentare la domanda di accesso al Fis?
Le aziende soggette al Fondo di integrazione salariale
Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro che hanno almeno un dipendente e che appartengono ai settori produttivi, alle tipologie e alle classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione e che non aderiscono ai fondi:
- di solidarietà bilaterali;
- bilaterali alternativi;
- territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Rientrano nella disciplina del Fis anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, così come i partiti e i movimenti politici (purché siano iscritti nell’apposito Registro).
I lavoratori destinatari del Fondo di integrazione salariale
Possono beneficiare dell’assegno del Fondo di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto subordinato (compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie), ad eccezione dei dirigenti, con un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari ad almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale anzianità non è richiesta per le domande che riguardano trattamenti ordinari di integrazione per eventi oggettivamente non evitabili.
Durante il versamento dell’integrazione, i lavoratori sono tenuti a frequentare le iniziative di formazione e di riqualificazione professionale obbligatoria, pena il taglio o la revoca dell’assegno.
Quando interviene il Fondo di integrazione salariale?
È possibile presentare domanda per accedere al Fondo di integrazione salariale, chiamato anche «assegno di integrazione salariale» nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per i casi che rientrano nelle integrazioni ordinarie e straordinarie.
In particolare, per i datori di lavoro che hanno occupato mediamente nel semestre precedente:
- fino a 15 dipendenti, il Fis interviene per le causali sia ordinarie sia straordinarie;
- oltre 15 dipendenti, e che quindi rientrano nel campo di applicazione della cassa straordinaria, il Fondo interviene esclusivamente in relazione alle causali ordinarie.
Come si accede al Fondo di integrazione salariale?
Le domande di accesso all’integrazione salariale vengono esaminate dall’Inps a seconda della causale che dà luogo alla sospensione dell’attività aziendale.
Accesso al Fis per riorganizzazione aziendale
Per accedere al Fondo di integrazione salariale, il datore deve presentare:
- un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale;
- indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione e il relativo importo complessivo;
- un piano di sospensioni/riduzioni dal lavoro coerente con il programma di riorganizzazione;
- l’indicazione della percentuale dei lavoratori sospesi o a orario ridotto che (durante o a fine programma) rientreranno in azienda. In caso di eccedenza di personale, un piano di gestione non traumatica degli esuberi, anche attraverso l’eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.
Accesso al Fis per crisi aziendale
Per accedere al Fondo di integrazione salariale, il datore deve presentare:
- verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro: autocertificazione che documenti la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che la determinano;
- ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione dell’istanza: assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia assunto personale o intenda farlo durante il periodo di fruizione del Fis, deve motivarne la necessità;
- previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
- valutazione della percentuale dei lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
- piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, ecc.).
Accesso al Fis per contratto di solidarietà
Per accedere al Fondo di integrazione salariale, il datore deve presentare la riduzione concordata dell’orario di lavoro.
Quanto dura il Fondo di integrazione salariale?
Dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima in un biennio mobile differenziata in base alla forza lavoro mediamente occupata nel semestre precedente la data di presentazione della domanda:
- per le aziende fino a 5 dipendenti: 13 settimane;
- per le aziende con più di 5 dipendenti: 26 settimane.
Come presentare la domanda di accesso al Fis?
Prima di presentare la richiesta di accesso al Fondo di integrazione salariale, l’azienda deve informarne le organizzazioni sindacali. Dopodiché, deve fare domanda in via telematica all’Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata;
- non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Bisogna allegare una relazione tecnica dettagliata, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per l’avvio della prestazione.
Per le domande di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
L’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione perduta dal lavoratore per effetto della sospensione o riduzione d’orario nei limiti del massimale previsto per la cassa integrazione ordinaria. L’assegno viene anticipato dal datore di lavoro, nel limite dele sue risorse finanziarie.