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Manomissione cronotachigrafo: cosa si rischia?

5 Marzo 2023 | Autore:
Manomissione cronotachigrafo: cosa si rischia?

Sanzioni amministrative ed anche penali per chi trucca i dispositivi che rilevano la velocità e le pause degli autisti: a quanto ammontano e quando si applicano.

Le norme sulle ore di guida e di riposo degli autisti che operano nel settore degli autotrasporti sono stabilite per tutelare la loro salute e per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Un tempo, con il tachigrafo analogico munito del disco rotondo cartaceo, era abbastanza facile aggirare i divieti e superare indenni i controlli della Polizia. Da alcuni anni questo non è più possibile grazie al cronotachigrafo digitale; ma la necessità di alcuni datori di lavoro con pochi scrupoli aguzza l’ingegno, e così sono nati parecchi stratagemmi per alterare il funzionamento del meccanismo di rilevazione elettronica di velocità del veicolo e dei turni e pause degli autisti.

Quando c’è una manomissione del cronotachigrafo, cosa si rischia? È fondamentale saperlo, perché se le sanzioni fossero leggere, o se venissero disapplicate, il sistema sarebbe inutile e ci sarebbe anzi la convenienza a truccare i dispositivi per far lavorare gli autisti spremendoli al massimo della produttività ed anche oltre, con gravissimi rischi per la loro incolumità, per quella degli eventuali passeggeri trasportati a bordo e per chiunque si imbatte sulla strada in un mezzo pesante guidato da un autista troppo stanco e poco lucido. Per fortuna non è così: in realtà le sanzioni sono molto pesanti e non sono solo di carattere amministrativo e pecuniario, ma anche penale. Iniziamo proprio da queste ipotesi più gravi.

Manomissione cronotachigrafo: quando è reato

Per i casi di riscontrata manomissione del cronotachigrafo è applicabile una specifica fattispecie di reato: quella di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro», prevista e punita dall’art. 437 del Codice penale con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Non finisce qui, perché se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena sale da un minimo tre anni ad un massimo di dieci anni. Quindi è un delitto per il quale il responsabile finisce in carcere.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in numerose pronunce [1] ha ribadito che questa norma è applicabile in tutti i casi di riscontrata manomissione del cronotachigrafo, compreso quello, abbastanza facile da compiere e perciò molto comune, dell’applicazione di una calamita magnetica  all’esterno del dispositivo: in queste situazioni, infatti, viene impedita la corretta registrazione della velocità dei veicoli e dei tempi di guida e di sosta degli autisti.

Una nuova sentenza della Suprema Corte [2] ha ribadito questo principio in un caso in cui era stata accertata la responsabilità di un’impresa di autotrasporto per il reato in questione, sia «commissiva» – per aver imposto ai dipendenti i cronotachigrafi alterati – sia «omissiva», perché così facendo aveva evitato i controlli di sicurezza sul funzionamento dei dispositivi, che sono di competenza del datore di lavoro.  Infatti – sottolineano i giudici – «il cronotachigrafo è un apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione d’infortuni sul lavoro», ed ogni sua alterazione o manomissione integra quella «rimozione di cautele»  che è l’elemento costitutivo dell’illecito penale. Perciò – spiega la sentenza – «per rimozione può intendersi anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio”.

Manomissione cronotachigrafo: sanzioni amministrative

L’art. 179 del Codice della strada è la norma dedicata alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni di legge sul cronotachigrafo. A livello sanzionatorio, in tutti i casi di «manomissione dei sigilli o di alterazione del cronotachigrafo» si applica una multa da un minimo di 1.732 euro ad un massimo di 6.928 euro: sono cifre raddoppiate rispetto a quelle previste per la semplice mancanza del dispositivo a bordo del veicolo, o dell’omesso inserimento del foglio di registrazione dei dati o della scheda del conducente.

Le sanzioni amministrative sono estese al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante (in questi casi l’importo da pagare va da 831 a 3.328 euro). Se la violazione è ripetuta per tre volte in un anno, è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse.

Concorso di sanzioni amministrative e penali: quali si applicano?

L’ultima sentenza della Cassazione penale alla quale abbiamo fatto cenno [2] ha chiarito che non esiste un «rapporto di specialità» tra le sanzioni amministrative e quelle penali (per effetto del quale, altrimenti, dovrebbe applicarsi solo uno dei due tipi, e non entrambi), perché i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme sono diversi: l’articolo 179 del Codice della Strada tutela la sicurezza della circolazione stradale, mentre l’art. 437 del Codice Penale concerne la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, in caso di ravvisata manomissione del cronotachigrafo potranno applicarsi congiuntamente, sussistendone i rispettivi presupposti, sia le sanzioni amministrative sia quelle penali.

Approfondimenti

Leggi qui come e quando si può contestare una multa per cronotachigrafo truccato. In questo articolo, invece, ti spieghiamo in dettaglio quando il cronotachigrafo alterato è reato. Per ulteriori informazioni leggi “Tachigrafo modificato: cosa rischio?“.


note

[1] Cass. sent. n. 18221/2019, n. 10494/2019, n. 2200/2018, n. 34107/2017 e n. 47211/2016.

[2] Cass. sent. n. 40187/2022.


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