Come funziona e quando si applica l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto; chi ne beneficia e quali sono gli adempimenti da compiere.
Stai compilando una fattura e sei intento ad inserire uno per uno i dati nel programma di calcolo: data del documento, descrizione della merce venduta o della prestazione fornita, destinatario, eventuale vettore di trasporto, importo imponibile. Qui, però, ti fermi perché ti sorge un dubbio: quando la fattura è esente Iva? Se non lo sai, rischi di pagare l’imposta sul valore aggiunto anche quando non è prevista e perciò potresti legittimamente escluderla dal documento fiscale. Senza contare il fatto che il tuo cliente potrebbe lamentarsi per il fatto che gli hai applicato, e fatto pagare, inserendola nel prezzo finale, una quota di Iva non dovuta.
Indice
Esenzione Iva: come funziona
L’esenzione Iva è un esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto previsto dalla legge [1] per alcune categorie di contribuenti o di operazioni compiute. Possono esserci, quindi, a seconda dei casi, alternativamente o congiuntamente, due fondamentali tipi di esenzione Iva:
- un’esenzione Iva soggettiva, in favore di chi è munito di partita Iva – o è comunque obbligato ad averla – e svolge in modo abituale un’attività imprenditoriale (anche commerciale o agricola) o una professione (compreso il lavoro autonomo e le attività artigianali);
- un’esenzione Iva oggettiva, riguardante la tipologia della cessione dei beni forniti o della prestazione di servizi effettuata.
La conseguenza fondamentale di questa classificazione è che se manca uno solo dei due requisiti che abbiamo indicato, o se non sussistono entrambi, l’Iva non è dovuta: l’operatore non deve addebitarla al cliente in fattura e non deve neppure liquidarla e versarla all’Erario.
Esenzione Iva: quando spetta
In via generale, tutte le operazioni rientranti nell’ambito di applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto (comunemente definite «in campo Iva», per distinguerle da quelle cosiddette «fuori campo», sono normalmente imponibili, e come tali prevedono il calcolo e l’indicazione dell’imposta (secondo l’aliquota ordinaria, al 22%, o con le aliquote agevolate, del 4% o del 10%, su alcuni beni di prima necessità, come molti prodotti alimentari).
A fronte di questa regola, esistono due significative eccezioni: una riguarda le operazioni non imponibili Iva, che sono piuttosto rare per i comuni imprenditori e commercianti (riguardano, essenzialmente, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie), e l’altra concerne le operazioni esenti dall’Iva, che sono molto più frequenti.
In tutti i casi, però, rimangono i consueti obblighi Iva, quindi bisogna sempre emettere le fatture, registrarle e riportare i dati in dichiarazione anche per le operazioni esenti, che concorrono a tutti gli effetti a formare il volume d’affari e dunque a quantificare i ricavi ed i redditi dell’imprenditore o del professionista. L’unica differenza sta nel fatto che quando opera l’esenzione l’Iva non c’è l’addebito dell’imposta al cliente: l’Iva vale zero, e ci si può limitare a riportare nel documento la tipologia dell’esenzione.
Operazioni esenti da Iva: quali sono?
La legge [1] fornisce una elencazione analitica delle operazioni esenti da Iva, che è da considerarsi tassativa perché, come abbiamo detto, opera in deroga al principio generale di imponibilità delle operazioni. Ecco la lista delle più frequenti operazioni esenti da Iva; se non trovi esplicitamente menzionata quella che cerchi, ti invitiamo a consultare direttamente la norma tributaria di riferimento, ossia l’art. 10 D.P.R. n. 633/1972, che qui di seguito abbiamo cercato di sintetizzare nella maniera più esaustiva possibile:
- operazioni di concessione e di negoziazione di crediti, come i finanziamenti;
- assunzione e prestazioni di garanzie, come le garanzia, come l’assunzione di fideiussioni
- operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
- operazioni su valute estere e a crediti espressi in tali valute (tranne i biglietti e le monete da collezione);
- operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci (compresi i contratti a termine e le opzioni) e a quote sociali, ad eccezione delle spese di custodia e di amministrazione dei titoli e dei servizi di gestione individuale dei portafogli clienti);
- versamenti di imposte effettuati da istituti di credito per conto dei contribuenti (come il pagamento dei modelli F24);
- operazioni relative a lotto, lotterie, giochi di abilità (compresi quelli nei casinò) , scommesse e concorsi a pronostici;
- locazioni e affitti di terreni, aziende agricole e fabbricati (comprese le pertinenze, come i box auto);
- cessione di fabbricati ad uso abitativo (escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o appaltatrici di lavori di ristrutturazione, entro 5 anni dalla data di ultimazione);
- prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione finanziaria (anche in materia di oro o su valute estere);
- cessioni di carta stampata agli editori di giornali quotidiani e prestazioni di servizi dedicati alla composizione e alla stampa di tali giornali;
- cessioni di oro da investimento (compresi i certificati denominati in oro), come i lingotti di peso superiore a un grammo e con purezza di almeno 995 millesimi, e le monete di purezza pari o superiore a 900 millesimi;
- cessioni a titolo gratuito di beni fatte in favore di Enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni, organizzazioni Onlus ed istituti di istruzione, studio o ricerca scientifica, o verso le popolazioni colpite da calamità e catastrofi naturali;
- prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- trasporti con autoambulanze svolti da imprese autorizzate e da Enti del terzo settore, di natura non commerciale;
- prestazioni del servizio postale universale, come quello fornito da Poste Italiane per le spedizioni;
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione da esercenti le professioni ed arti sanitarie soggette a pubblica vigilanza, come quelle rese da medici e fisioterapisti;
- ricoveri e cure in enti ospedalieri o in cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le forniture di libri e di materiali didattici (escluse le scuole guida per il conseguimento di patenti di guida delle categorie B e C);
- prestazioni rese da brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici;
- prestazioni previdenziali e assistenziali in favore del personale dipendente;
- cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
- cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci;
- prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;
- prestazioni tipiche dei servizi di pompe funebri, come l’effettuazione di un funerale;
- canoni dovuti da imprese pubbliche (comprese le aziende municipalizzate), o private, per l’affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti (comprese le discariche), destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico o da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale di assistenza sociale;
- cessioni di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta;
- importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
- prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi (comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione Iva non è stata superiore al 10%.
note
[1] Art. 10 D.P.R. n. 633/1972.